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Burkina Faso – La giovane età del richiedente e l’instabilità del paese giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 26 giugno 2018

Il Giudice del tribunale di Lecce dopo una attenta analisi del caso conclude:

La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Il concetto di motivi umanitari, infatti, sembra riferibile – sotto il profilo oggettivo – ad una generale e grave situazione d’instabilità politico-sociale-economica del paese di provenienza del migrante, tale da rendere particolarmente vulnerabili gli interessi di rango apicale di una persona collocata in quell’area geografica. Ciò posto, occorre considerare: – sotto il profilo soggettivo -, la giovane età del richiedente, -sotto quello oggettivo-, che anche il ritorno in Burkina Faso non sarebbe esente da rischi. Il Burkina Faso, nel 2015, ha attraversato una fase di turbolenza politico istituzionale ed ha patito ben quattro attentati terroristici. Il Paese ha attraversato, negli ultimi anni (e nel 2015 in particolare), una fase di transizione politica violenta, con ripetuti colpi di stato: la fine dell’era Campaorè (rimasto al potere per 27 anni), il golpe di Diendéré ed infine l’insediamento di Kafando […]”.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 26 giugno 2018