Un accoglimento del Tribunale di Bari, avverso provvedimento della relativa Commissione che riconosceva al ricorrente solo un permesso per cure mediche, (soffre di blefarofimosi congenita con deficit visivo che necessita di correzione chirurgica).
Il Tribunale, specificando che “si tratta di domanda incardinata prima dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018“, ha ritenuto di applicare sulla base dello stato di salute la disciplina più favorevole della protezione umanitaria, posto che la violenza indiscriminata che giustifica la protezione sussidiaria riguarda il Nord del paese.
– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Bari, ordinanza dell’11 giugno 2019