Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cancellazione SIS: il caso di due titolari di protezione internazionale espulsi dalla Norvegia

Come è noto, a volte i titolari di protezione in Italia, si recano in altri paesi UE per svolgere attività lavorativa, seppur ancora privi di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
In questi casi, molto spesso, l’autorità del paese membro commina una espulsione e segnala al SIS (Sistema d’informazione Schengen), senza tuttavia specificare che il divieto di reingresso vale esclusivamente per il paese membro dal quale è stato espulso e non anche dagli altri paesi Shengen.

Ne deriva che in questi casi, il titolare di protezione si ritrova illegittimamente escluso dal diritto di fare accesso negli altri paesi membri diversi da quello da cui sono stati esclusi per aver svolto attività lavorativa senza un titolo idoneo.

Gli avvocati Salvatore Fachile e Giulia Crescini spiegano con questa breve descrizione le procedure seguite per la ottenere la cancellazione SIS.

Il caso riguarda due cittadini curdi con permesso di soggiorno per status di rifugiato rilasciato dall’Italia fermati dalle autorità norvegesi mentre svolgono attività lavorativa in Norvegia.

I cittadini curdi, per tale ragione, vengono espulsi dal territorio norvegese con relativo divieto di reingresso per 5 anni e segnalazione di inammissibilità in area Shengen. Tornati in Italia, si rivolgono agli avvocati Fachile e Crescini, i quali richiedono alle autorità italiane competenti (Ministero dell’Interno) di fare istanza a quelle norvegesi (Min. Interno) al fine di cancellare la segnalazione in banca dati SIS, in quanto i cittadini stranieri sono titolari dello status di rifugiato e devono poter liberamente circolare nei paesi dell’area Shengen.
Con l’avvertenza che prima di procedere alla segnalazione è stato necessario un accesso agli atti presso la banca dati SIS (con possibilità di fare ricorso amministrativo e ricorso al Garante dei dati personali in caso di silenzio).

Le autorità norvegesi, in un tempo di circa 3 – 4 mesi, comunicano alle autorità italiane (che devono poi comunicarlo ai difensori) di aver cancellato la segnalazione (ossia l’inammissibilità in area Shengen), persistendo comunque il divieto di reingresso in Norvegia per un tempo di 5 anni (con l’avvertenza che in caso di inoperatività delle autorità statali norvegesi, il difensore italiano avrebbe potuto adire al Garante per i dati personali norvegese, come in effetti è stato fatto in uno dei due casi“.