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Carta di soggiorno – La legge prevede la richiesta del certificato di idoneità all’alloggio?

La legge prevede che il certificato di idoneità dell’alloggio possa essere rilasciato alternativamente dal Comune o dalla Asl e, in base al quesito pervenutoci, non capiamo le ragioni che starebbero alla base del riferito rifiuto di quest’ultima.
Purtroppo la questione dell’idoneità dell’alloggio non riguarda solo chi deve entrare in Italia attraverso il sistema delle quote (art. 3, comma 4, T.U. sull’Immigrazione), ma va riferita anche alla carta di soggiorno, al ricongiungimento familiare, ecc. In atre parole, il requisito di vivere in una casa sufficientemente confortevole, non è mai stato imposto a nessun cittadino italiano o comunitario, ma viene imposto ai lavoratori stranieri quale condizione per vivere con i propri familiari in Italia e per lavorare in regola.
Ciò che va sottolineato dal punto di vista normativo è che l’art. 9 del Testo Unico sull’Immigrazione disciplinante il rilascio della carta di soggiorno, non fa alcun riferimento alla disponibilità di un alloggio idoneo. L’articolo infatti recita “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.”

Anche in questo caso è il regolamento di attuazione che impone questo tipo di certificato.
L’art. 16, comma 4, lettera b, del regolamento di attuazione (dpr 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal dpr 18 ottobre 2004, n. 334) richiama, fra i requisiti per poter chiedere la carta di soggiorno, il certificato di idoneità all’alloggio previsto dall’art. 29 del T.U. sull’Immigrazione che è dedicato a una materia totalmente diversa quale è la ricongiunzione familiare.
In altre parole, siccome il T.U. sull’Immigrazione prevede, ai fini della ricongiunzione familiare, la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo, con il regolamento di attuazione si è pensato bene di prevedere questo requisito anche per chi richiede la carta di soggiorno.

Nel caso che ci è stato proposto va notato che il figlio è nato in Italia, quindi non c’era bisogno di fare alcuna ricongiunzione familiare. Di conseguenza già il fatto che con il regolamento di attuazione si sia ritenuto di estendere un requisito che la legge non prevede, potrebbe essere messo in discussione in quanto si potrebbe ritenere che il regolamento abbia esorbitato rispetto alla sua precipua funzione di pura e semplice attuazione della norma.

Alcune considerazioni sui parametri regionali
Vanno fatte inoltre delle considerazioni più generali sui parametri previsti dalle leggi regionali di edilizia residenziale pubblica. Il riferimento a questi parametri di fatto condanna gli stranieri a sottostare alle diverse modalità e valutazioni fatte nell’ambito della legislazione regionale.
Esempio pratico – Secondo la legge regionale del Lazio un appartamento che nel Veneto sarebbe idoneo per due persone, può essere considerato idoneo per quattro persone. Si capisce che, a seconda della regione in cui uno si trova, si è tenuti a rispettare parametri più o meno gravosi.
E’ bene sottolineare che tali parametri sono stati adottati dalle leggi regionali con funzioni completamente diverse, quali quelle di indirizzare l’attività di costruzione di alloggi popolari da parte degli enti competenti, con la garanzia di un certo confort minimo che, tra l’altro, nella maggior parte dei casi, non viene nemmeno rispettato nei confronti dei soggetti che effettivamente divengono assegnatari di alloggi popolari.
Altra cosa invece è utilizzare dei parametri che servono a costruire in futuro case più confortevoli e imporli come parametri minimi, costringendo le persone che devono pagare l’affitto o comprare la casa a rispettarli.
Questo non è mai stato previsto per i cittadini italiani o comunitari.
Va anche considerato che non è detto che questi parametri minimi per i quali la legge nazionale rinvia alle leggi regionali in materia di alloggi popolari coincidano con i parametri stabiliti da queste ultime che individuano i criteri di adeguatezza degli alloggi.
Le leggi regionali parlano infatti di alloggi adeguati, secondo determinati parametri, ma poi prendono in considerazione altri parametri di superficie – inferiori – che fanno riferimento al sovraffollamento medio o alto.

Quello che resta ancora da capire è a quali criteri fare riferimento, se cioè per parametri minimi si debbano intendere i parametri di adeguatezza (confort ottimale), o se, invece, possano valere anche i parametri di sovraffollamento medio o elevato (presi in considerazione come criteri preferenziali per la composizione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari).
Va ricordato che sono diverse le amministrazioni comunali che si sono organizzate con proprie delibere, indirizzate agli uffici competenti per rilasciare attestazioni di idoneità all’alloggio tenendo conto di parametri coincidenti con i parametri di sovraffollamento medio. In altre parole parametri meno restrittivi che sono più alla portata delle buste paga.

Ritornando al quesito inviatoci, quello che stupisce è che ci viene riferito che in un comune non meglio precisato della provincia di Vicenza si prenderebbe a riferimento, per una coppia con un bambino piccolo, una superficie minima di 46 mq e per un metro in meno di differenza viene rifiutata l’idoneità dell’alloggio: e ciò quando in quella stessa provincia si sta facendo strada un criterio molto più vantaggioso.
Con delibere di giunta comunale del 24 maggio 2006, i comuni di Azignano (n. 107) e di Montecchio hanno infatti adottato dei criteri più favorevoli rispetto a quelli di “adeguatezza” stabiliti dalla legge regionale.
Questi criteri prevedono che l’abitazione debba essere di mq 28 per una persona, 38 mq per due persone, 42 mq per tre persone. Quindi, se il nucleo familiare fosse residente nel Comune di Azignano, il certificato di idoneità dell’alloggio dovrebbe essere rilasciato per tre persone visto che il loro immobile è superiore per superficie a 42 mq. In queste delibere si prevede peraltro che, nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di minori, come pure nella situazione di nascite successive all’insediamento della famiglia, la consistenza numerica dei nuclei familiari derivanti dall’applicazione dei criteri appena indicati, può essere aumentata di due unità. Tali criteri possono pertanto essere ulteriormente derogati. In più, dove possono trovare sistemazione due adulti, possono, in alternativa, abitare tre minori. Inoltre, nel caso di nascita successiva all’insediamento della famiglia in una struttura abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, l’attestazione di idoneità può essere rilasciata per il numero di residenti a condizione che sia accertato (con relazione scritta) il permanere di buone condizioni di vivibilità nell’alloggio.
Sembra assurdo che a pochi chilometri di distanza si possano giocare diversamente le sorti del nucleo familiare che, dopo anni e anni di lavoro regolare in Italia, vuole semplicemente avere la carta di soggiorno perché questa può consentire di non dover fare più la coda in questura per la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno.
Non è da escludere la possibilità di impugnare il provvedimento di rifiuto di rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio perché si tratta pur sempre di un provvedimento che riguarda l’unione familiare, che può essere sottoposto alla verifica di legittimità presso il giudice ordinario del luogo di residenza.