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Carta di soggiorno – Per l’inserimento di un nuovo figlio quali documentazione si deve produrre?

Si premette una considerazione: l’interessato ha a disposizione una casa che sicuramente ha fatto fatica a trovare e avrebbe ulteriori notevoli difficoltà a trovarne un’altra più grande, al fine di farsi rilasciare il certificato di idoneità dell’alloggio.
Oltre alle note difficoltà di reperimento di alloggi da parte di immigrati, c’è anche l’aspetto economico che pesa.
Per quanto riguarda il parametro di reddito, la legge fissa un parametro uguale sia nel caso di moglie e quattro figli che in quello di moglie e cinque figli. Ne discende che il problema non è quello del reddito, con la necessità conseguente di fare ore di lavoro straordinario per integrare lo stipendio. Il problema reale è quello dell’alloggio e dell’impossibilità di ottenere una certificazione di idoneità d’alloggio a fronte di una aumento del nucleo familiare. Se lo stesso alloggio è stato già certificato come idoneo per ospitare al massimo sei persone, è fin troppo prevedibile –anche a prescindere dal tempo necessario per ottenere la relativa certificazione—che difficilmente potrà ottenere sullo stesso alloggio una certificazione per sette persone, anche se siamo in presenza di un neonato che ha esigenze di spazio molto inferiori a quelle di una persona adulta.
Il problema ha una duplice valenza perché da un lato si riflette sulla carta di soggiorno, dall’altro può riguardare anche la possibilità di avere un normale permesso di soggiorno.
Distinguiamo di seguito i due aspetti considerati.

Per quanto riguarda la carta di soggiorno, la legge prevede chiaramente che possa essere estesa ai membri del nucleo familiare che siano a carico del richiedente, (Art. 16, dpr 394/99) se e in quanto vi siano i requisiti di alloggio e di reddito. Si tratta di requisiti rigidi che non possono essere modificati e che nemmeno in via interpretativa è possibile spostare. Di conseguenza dobbiamo dire che l’interessato difficilmente potrà pretendere di inserire nella carta di soggiorno il nuovo nato se non dimostra di possedere i parametri richiesti. Possiamo perfino temere che l’inserimento degli altri membri del nucleo familiare venga meno perché i requisiti in capo al richiedente – il cosiddetto “capofamiglia”, che con il proprio reddito dovrebbe mantenere tutti – non sussistono più, considerato che reddito ed alloggio non sono più sufficienti per tutto il nucleo familiare. Ne discende che, molto probabilmente, l’interessato potrà rinnovare solo per se stesso la carta di soggiorno (per la qual cosa si prescinde dalla dimostrazione dei suddetti requisiti), mentre gli altri familiari potranno semplicemente ottenere un normale permesso di soggiorno per ricongiunzione familiare. Si spera poi che in un futuro prossimo, le condizioni di alloggio e di reddito migliorino per poter consentire a tutta la famiglia di ottenere la carta di soggiorno.
Cogliamo questa occasione per mettere in evidenza un altro rischio che si affaccia sempre più concretamente e in molte occasioni, consistente nella possibilità che per il nuovo nato sia addirittura rifiutato il permesso di soggiorno. Anche se non è scritto nella legge, alcune questure richiedono per il medesimo la dimostrazione dei requisiti di cui sopra e, nel caso in cui non possa avvalersene, viene addirittura rifiutata la domanda del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
In altre parole, c’è il rischio che si tratti il neonato – che nasce in Italia – come una persona che deve venire dall’estero per motivi di ricongiunzione familiare, ma non è affatto la stessa cosa!!!.

Giova precisare che non c’è nessuna norma che preveda per chi nasce in Italia la procedura di ricongiunzione familiare e la verifica dei requisiti di reddito e di alloggio ivi previsti; di conseguenza non è possibile applicare per analogia – contrariamente a quanto ritengono alcune questure – la normativa che si applica per chi deve arrivare dall’estero.
D’altra parte è chiaro che se la legge avesse voluto trattare e sottoporre alle stesse condizioni chi deve arrivare dall’estero rispetto a chi nasce in Italia, lo avrebbe detto chiaramente; diversamente nella legge non si trova alcun riferimento alla situazione dei nuovi nati in Italia. Sarebbe assurdo pretendere che un neonato in Italia sia sottoposto a queste procedure di verifica e debba per forza nascere e vivere in una casa dotata di certificato di idoneità dell’alloggio quando poi più stranieri, che vivono insieme per motivi di parentela e di nazionalità, possono vivere benissimo – se ciascuno di loro ha un normale permesso di soggiorno per lavoro – in un alloggio sovraffollato (perché tale situazione non incontra nella legge nessun limite).
Tra l’altro tantissimi sono anche gli italiani che vivono in alloggi sovraffollati, magari in alloggi dell’edilizia residenziale pubblica che sono stati assegnati loro in violazione proprio di quegli standard di edilizia residenziale pubblica di cui si pretende l’applicazione nei confronti degli extracomunitari.

Se da un lato non possiamo rassicurare chi ci scrive sulla possibilità di pretendere l’estensione della carta di soggiorno anche al neonato in mancanza dei requisiti previsti e sopra enunciati, invece ci preoccupiamo del fatto che sarebbe arbitrario rifiutare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia nei confronti di un bambino nato in Italia da una famiglia che non possiede tutti i requisiti previsti per la ricongiunzione familiare, perché non si tratta di ricongiunzione familiare. E’ tutta un’altra ipotesi che, giova ripeterlo, non trova limiti nella legislazione; dobbiamo quindi pensare che ciò che non è vietato è consentito.
Costituisce un diritto fondamentale formare una famiglia ed avere figli; rendere clandestino questo minore – nonostante il T.U sull’Immigrazione (art. 28 – D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) sia caratterizzato dal rispetto della tutela dell’interesse del fanciullo, come garantito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176) – sembrerebbe veramente una cosa abnorme.