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da Programma integra del 25 agosto 2008

Casa popolare e assegno sociale: restrizioni per i cittadini stranieri

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 21 agosto è stata pubblicata la legge 133/2008 coordinata con il decreto legge 155/2008 in merito a “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Alcune modifiche previste in materia di assistenza sociale e accesso all’edilizia pubblica interessano i cittadini stranieri che dovranno soddisfare requisiti più alti per poter usufruire di tali prestazioni.

Accesso all’edilizia residenziale pubblica.
Il testo unico sull’immigrazione, d.lgs 286/1998, all’articolo 40 prevedeva che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro, hanno diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La nuova manovra economica, la legge 133/2008, all’articolo 11 disciplina il piano nazionale di edilizia abitativa e limita invece la possibilità di accedere ad una casa popolare ai soli cittadini stranieri – a basso reddito – “residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione“.

Assegno sociale.
E’ un contributo economico che viene corrisposto a coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età con reddito inferiore ai limiti stabiliti per legge. L’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 41 del TU Immigrazione e poi della legge finanziaria del 2001 articolo 80 comma 19 poteva essere corrisposto dai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, dai rifugiati – equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale – e dai cittadini comunitari. La legge 133/2008 all’articolo 20 ha invece previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale e’corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale al di là del possesso o meno della carta di soggiorno. Ci si chiede ora se la stessa disposizione varrà per i per i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati e protetti sussidiari che, per legge, sono equiparati ai cittadini italiani.

Legge 133_2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – coordinato con il decreto legge 112_ 2008. Artt. 11 e 40