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Casamance, Senegal – Il clima di vulnerabilità della zona di provenienza, la giovane età e la situazione di povertà del richiedente giustificano la tutela umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 2 febbraio 2018

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Il Giudice ha considerato che “sussistono senz’altro dei fattori di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi, di seguito indicati:
– la giovane età del ricorrente al momento dell’espatrio (17 anni; attualmente ne ha 21);
– le condizioni di grave indigenza della sua famiglia, che per tale motivo non lo ha mai mandato a scuola;
– nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;
– il ricorrente ha trascorso quasi un anno in Libia prima di venire in Italia a causa della guerra, a rischio della propria vita
“.

Sulla base di questi fatti, il Giudice conclude deducendo che “imporre al ricorrente un rientro nel paese di provenienza, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario; ne consegue il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98“.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 2 febbraio 2018