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Caso Open Arms. Perchè Salvini va processato e dovrebbe essere condannato

Nell'aula bunker dell'Ucciardone il leader della Lega viene rinviato a giudizio

L’imbarcazione umanitaria Open Arms nell’agosto 2019 salva 147 migranti nel Mediterraneo centrale, l’allora ministro dell’Interno e leader della Lega Nord vieta lo sbarco e intima l’attracco a Tripoli, dove in corso c’è una guerra civile e dove la cosiddetta Guardia Costiera locale, come ampiamente dimostrato da numerose inchieste e da report delle Nazioni Unite, è collusa con i trafficanti libici.
Gli altri ex ministri della Difesa, Trenta, e dei Trasporti, Toninelli, non controfirmano la direttiva di Matteo Salvini, nonostante il 6 agosto 2019 abbiano appena votato “SI” al Decreto Sicurezza Bis.

Dopo giorni di attesa al largo di Lampedusa, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dà ragione alla ONG spagnola e dispone l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti 1: succede però che il Viminale impugna la decisione del TAR nonostante l’impegno ufficiale di sei Stati membri UE (Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Romania e Spagna) ad ospitare i profughi soccorsi.

E’ in questo lasso di tempo che la procura di Agrigento apre un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, violenza privata ed abuso di ufficio: i tre reati ascritti venivano peraltro già contestati 46 giorni prima in un nostro editoriale 2 in cui veniva sottolineato come “non è possibile valutare lo status di un potenziale rifugiato politico, in mare3.

Si parte da un presupposto, l’inossidabile principio del “place of safety” (“porto sicuro di sbarco”), ingiustamente ostacolato da Salvini. E che si scontra con il conseguente obbligo di salvare il richiedente soccorso e trasferirlo in un porto sicuro, come sancito dalla Convenzione di Amburgo ratificata con legge dall’Italia il 3 aprile 1989.

Il blocco della Open Arms, reiterato per giorni e giorni, ha sottoposto a rischio psico-fisico gli stessi naufraghi nonché l’equipe dell’imbarcazione: è una violazione dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra che prevede come “nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.

Il comma 33.2. non è applicabile alla situazione della Open Arms, perché si parla di pericolo per lo Stato e/o persone con condanne alle spalle: situazione evidentemente non ascrivibile a questa circostanza “la presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

Quanto successo in quei convulsi giorni nella querelle tra ONG – Salvini pone l’accento su un fatto gravissimo: la pressione esercitata dall’ex ministro dell’Interno verso Open Arms per infrangere la normativa fondata sull’obbligo del soccorso e conseguente istituzione, quindi, proprio del reato di solidarietà.

La spina dorsale della normativa nazionale ed internazionale veniva così infranta:

– Convenzione di Amburgo (capitolo 2.1.10): obbligo di prestare assistenza a chiunque si trovi in situazione di pericolo in mare “senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”. Il soccorso, nonostante l’impronta data dai D.L. Sicurezza Bis nel recente passato (divieto di soccorso ai mezzi adibiti/utilizzati per il trasporto irregolare di migranti), non può essere negato ai migranti. Perché il diritto alla vita ha sempre la precedenza su tutto, nonostante il tentativo di affossare questo sacrosanto pilastro della normativa dell’Europa. Deve essere svolto un “esame adeguato e completo” per stabilire lo status (direttiva 2013/32/UE).

– Convenzione di Ginevra (art.33), recante ferree disposizioni sul divieto di espellere o respingere “un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. E’ vietato portate un naufrago verso un territorio dove è a repentaglio la vita ed in questo articolo il soccorso è talmente implicito che neanche viene nominato, si passa direttamente alla discussione sul place of safety.

– Legge 47/2017 (art.19): vietato il respingimento/espulsione di un minorenne (presenti sopra Open Arms);

– Convenzione SOLAS (capitolo V – regolamento 33): le operazioni di salvataggio sono obbligatorie e bisogna “procedere con tutta rapidità alla loro assistenza”.

– UNCLOS (art.98): Prestare soccorso è obbligatorio “a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile” ma anche il dovere di “promuovere l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca”;

– Regolamento UE N.656/2014: il soccorso è principio talmente basilare (dovrebbe) che c’è il passaggio allo step successivo, quindi il divieto di attraccare e far sbarcare un naufrago in uno Stato ritenuto non sicuro. Dove le “autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degrada“;

– Tribunale di Catania (art.7 L. Cost.. 1/89): “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare“;

– Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugees (IMO, UNHCR e ICS): obbligo per il comandante di tutelare i migranti presenti nell’imbarcazione di soccorso e trasportarli in un luogo dove la loro incolumità è assicurata.

La maggior parte di queste violazioni sono verso articoli di Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e quindi da rispettare secondo il principio del pacta sunt servanda:

– Codice della Navigazione (art. 69), “Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi”, sottolineando esplicitamente l’obbligo di “immediatamente provvedere al soccorso”.

– Codice navigazione (Art.490), “Obbligo di salvataggio” e quindi il dovere di prestare soccorso alla nave in pericolo ed alle persone a bordo. Parimenti obbligatorio “salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi”.

– Codice di navigazione (Art. 1158), “Omissioni di assistenza a navi o persone in pericolo”: pena (da uno a sei anni) per chi non presta soccorso ad imbarcazioni in difficoltà o a persone che rischiano di annegare.

Non è possibile valutare lo status di un potenziale rifugiato politico, in mare.” (Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria)

E’ evidente che nel caso Open Arms veniva imposta l’omissione di soccorso rendendo illegale la legalità ed legale l’illegalità.

– Codice Penale (art.593) disponente “Omissione di soccorso”: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.”

– Dichiarazione Ufficiale dei Diritti dell’Uomo (art.3), “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

– Piano Nazionale per la Ricerca ed il Salvataggio in Mare – S.A.R. Marittimo (approvato ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 662/1992 e del regolamento di attuazione della legge 147/1989). Paragrafo 140: prestare soccorso è obbligatorio, “l’ingiustificata omissione costituisce reato”.

Il mancato soccorso in quanto persone di origine straniera e soprattutto migranti, peraltro esplicitamente dichiarato nei D.L. Sicurezza (multe alle ONG che operano azioni di salvataggio verso delle persone non italiane) sfocia nel D. LGS. n. 286/1998 – art.43 – Discriminazione razziale. “Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

La vicenda Open Arms mostra delle violazioni ancora più serie, in quanta vi è l’aggravante che tra i soccorsi erano presenti bambini e ragazzi di età inferiore ai diciotto anni: respingere minori è illegale:

– TU 286/98, art.19, comma 2, “Non è consentita l’espulsione” degli “stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso“.

– Convenzione sui diritti del fanciullo (New York – 20 novembre 1989);
Legge 7 aprile 2017 n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (che ha modificato il DLGS 286/98). Di cui art.19 comma 1 “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ed art.19 comma 1-bis (rafforzamento del principio di non-refoulement) “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“.
Nello specifico:
1) Al DLGS 286/98, modifiche sulla normativa riguardante lo straniero di anni meno di diciotto, conseguentemente violate a seguito del tentativo di respingimento dei minori e MSNA (quindi violazione direttamente alla genesi).
Al comma 1 dell’art. 19 è inserito l’1-bis, a rafforzamento del principio di non-refoulement: ”In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“;
2) “I minori non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” (modifica del D.lgs. 142/2015, art.19, comma 2);
3) inserimento della dicitura “tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore” (modifica del D.lgs. 142/2015, art. 19, comma 3);
4) Accompagnamento del minore verso la maggiore età e verso un processo d’integrazione a lungo raggio: “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età“.
5) Diritto all’istruzione rafforzato: “A decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico“;
6) D.lgs. 142/2015, art.18, comma 2. Aggiunta del 2-bis: “L’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri” e del 2-ter “Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale“.
7) DPR 115/2002 art.76, aggiunta del comma 4-quater: “Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale“.
8) D.lgs. 228/2003, art. 13 comma 2, aggiunta nel fine: “particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età“.
9) D.lgs. 222/1985, art.48: aggiunta, accanto al termine rifugiati, della figura “dei minori stranieri non accompagnati“.

– Direttiva europea 2001/55/CE, recante norme sulla definizione di minori non accompagnati, cioè “i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri“.

E’ evidente che la legge è stata infranta da Matteo Salvini, in quelle notti drammatiche lungo il Mediterraneo, quando uomini donne e bambini venivano fatti restare in balia delle onde senza giustificazioni sull’imbarcazione umanitaria Open Arms.
Ed è altresì evidente come ricorrere, nella difesa di questo atto, alla tutela dei confini nazionali è sterile e senza alcun senso: le imbarcazioni umanitarie al loro interno non hanno armamenti, hanno solo gente che scappa da una morte certe. Non possono essere considerati come pericolo per la sicurezza del Paese, altrimenti verrebbero equiparati ad atti di pirateria: articolo 1135 del Codice della navigazione (“Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera”).

Non sussistono, decisamente, gli estremi per comparare le navi umanitarie delle ONG a dei pirati.
Matteo Salvini va processato e, sulla base di queste violazioni, dovrebbe essere condannato.

  1. https://www.meltingpot.org/Open-Arms-il-TAR-ci-da-ragione-e-dispone-che-alla-nostra.html
  2. https://www.meltingpot.org/E-il-ministro-dell-Interno-che-dovrebbe-finire-sotto.html
  3. Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, Regolamento UE N.656/2014

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".