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Caso Rosarno – Istanza art 18. Illegittimo il silenzio/rifiuto serbato dell’amministrazione

a cura dell'Avv. Uljana Gazidede

In allegato due sentenze emesse dal Tar Puglia – sede di Bari – in data
30 dicembre 2010 su due ricorsi pilota proposti da due lavoratori coinvolti nelle operazioni di espulsione di del gennaio 2010 scorso anno, contro il
silenzio serbato dalla Questura di Bari sulle loro istanze di permesso di
soggiorno a seguito del deposito della denuncia per i fatti verificatisi a
Rosarno.

Le predette sentenze assumono grande importanza in quanto la Questura di Bari
riteneva di non avere addottare nessun provvedimento nei confronti di tali
cittadini e perciò permaneva nel silenzio.

Il caso

Lo straniero, proveniente dal Ghana, un paese
in cui gran parte della popolazione sopravvive con meno di un dollaro al mese ed in cui sono all’ordine del giorno violazioni dei diritti umani e
delle libertà democratiche fondamentali quale ad esempio la libertà di
religione e dove inoltre le condizioni di detenzione possono definirsi semplicemente
spaventose e disumane, per sottrarsi ad una vita di stenti,
decideva di lasciare il suo Paese d’origine per recarsi in Europa attraverso la
frontiera italiana.

Giunto in Italia si trovava catapultato in Rosarno – nota per i gravi
fatti di cronaca dello scorso gennaio 2010 – dove assieme ad altri connazionali raccoglieva agrumi.
La volontà e l’impegno a costruirsi una vita dignitosa ed un sereno futuro nel
nostro Paese lo portavano a lavorare duramente nelle campagne calabre per pochi
spiccioli, ad essere prelevato dal proprio “padrone” all’alba e riportato a
casa al tramonto, anche per sedici ore, sfruttato e sottopagato, nella sola
speranza di poter un giorno liberarsi dal peso di doversi nascondere in quei
lager con mura cadenti e fradici di pioggia e vivere in una vera casa e potersi
permettere un piatto caldo.
Questi erano i sogni del ricorrente prima di essere costretto a fuggire perché
aggredito assieme ad altri connazionali, scoperti all’interno dei casolari ove
alloggiavano, per ritrovarsi successivamente destinatario di un decreto di espulsione e
trattenuto presso il CIE di Bari – Palese.

Lo straniero veniva trasferito dapprima nel CARA di Bari e successivamente
all’interno del predetto centro. Dopo i rilievi fotodaliscopici e senza che
nessuno avesse preventivamente chiesto se lo stesso avesse intenzione di
raccontare e denunciare quanto accaduto nella località di Rosarno, si vedeva
trasferito presso il CIE di Bari – Palese.

In data 12 gennaio 2010, il Prefetto di Bari emetteva il decreto di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a suo carico e, conseguentemente, il
Questore di Bari, in esecuzione del predetto provvedimento disponeva, in pari
data, il suo trattenimento presso il locale Cie di Bari – Palese.

In data 14 gennaio 2010, il Giudice di Pace di Bari convalidava il trattenimento
presso il locale Cie.
Si fa presente che solo durante l’udienza di convalida del trattenimento
presso il locale CIE lo straniero ebbe l’opportunità di raccontare la sua
storia ossia quella di aver lavorato nella località di Rosarno, occupandosi
della raccolta di mandarini nelle campagne e di essere stato sfruttato e di
essere scampato per miracolo al pericolo di essere addirittura ucciso.

In data 4 febbraio 2010 presentava formale denuncia raccontando di aver
lavorato dalle h 7 alle h 18 per 1 euro a cassetta di agrumi. In data
5 febbraio 2010 lo straniero presentava al Prefetto di Bari ed al Questore di
Bari, istanza di rilascio del permesso di soggiorno e contestuale revoca in
autotutela dei provvedimenti espulsivi, in quanto, alla luce di quanto appena
evidenziato, i provvedimenti amministrativi de quo, violavano palesemente le
seguenti norme: art. 18 del D.Lgs. 286/98; art. 13 della l. n. 228/2003 e l’
art. 600 c.p. (cfr. doc. n. 2).

Lo straniero attendeva invano la risposta alla sua istanza sia da parte
della Prefettura che della Questura di Bari dal mese di febbraio dell’anno
2010.
Si vuole evidenziare che lo straniero è rimasto trattenuto presso il CIE di
Bari – Palese sino al 12 marzo 2010. La liberazione è avvenuta a seguito dell’
accoglimento del ricorso proposto dal sottoscritto avvocato al Giudice di Pace di Bari avverso il decreto di espulsione.

In data 11 marzo 2010, poiché le autorità del locale CIE non provvedevano a
dimettere lo straniero , il sottoscritto avvocato presentava in via d’urgenza
la richiesta di rimessione in libertà alle autorità competenti.
In data 12 marzo 2010 veniva notificato l’invito a
presentarsi presso la Questura di Bari – Ufficio Immigrazione 3° sezione – per il
riesame della sua posizione di soggiorno, in quanto il Giudice di Pace di Bari
aveva annullato il decreto di espulsione.

Si fa presente che lo straniero provvedeva in data 17 marzo 2010 – data
indicata dall’invito – a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della
Questura di Bari per definire la sua posizione e con la speranza di ottenere il
permesso di soggiorno richiesto sin dal 5 febbraio 2010, ma il predetto ufficio
si limitava semplicemente ad invitarlo nuovamente ad altra data, senza peraltro
informarlo sull’esito della sua richiesta.

Nonostante lo straniero avvesse correttamente seguito la procedura prevista
per il rilascio del titolo di soggiorno, la Questura di Bari non ha mai dato
risposta alla sua istanza.
Per tale motivo veniva proposto ricorso avverso il silenzio ed in data
30 dicembre 2010 veniva depositata la sentenza di accoglimento con la quale il TAR
Puglia dichiarava l’inadempimento dell’amministrazione con la
conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio in ordine alla istanza

dell’interessato e per l’effetto ordinava all’amministrazione intimata di
provvedere entro il termine di 30 gg.
dalla notificia o dalla comunicazione in
via amministrativa della sentenza.

Sentenza del Tar Puglia n. 4350 del 30 dicembre 2010
Sentenza del Tar Puglia n. 4351 del 30 dicembre 2010