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Cassazione – Espulsione in presenza di minori: tra i gravi motivi non solo la salute

Nuova sentenza della suprema corte sull'irrisolta questione legata alla previsione di cui all'art. 31, comma 3 del Testo Unico

Con la Sentenza n. 21799/2010 la Corte di Cassazione ha nuovamente preso in considerazione la controversa condizione dei genitori privi di permesso di minori stranieri presenti nel territorio italiano.
Si tratta dell’interpretazione dell’art 31, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione che nel corso degli ultimi danni ha dato luogo ad orientamenti discostanti.

Il nodo principale di controversia è rappresentato dalla valutazione della natura dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico (…) del minore che si trova nel territorio italiano”. Secondo parte della giurisprudenza fino a qui pronunciatasi i gravi motivi sono da circoscrivere nell’ambito delle gravi problematiche di salute dal carattere di eccezionalità, ed un eventuale estensione di tale “gamma” di situazioni darebbe luogo ad un aggiramento della normativa e si porrebbe in contrasto con l’esigenza di controllo dei confini propria dello Stato.

Le interpretazioni più avvedute della giurisprudenza hanno invece spostato l’attenzione su un piano diverso, considerando insito il danno provocato allo sviluppo del minore in caso di allontanamento, senza che vi sia una situazione particolarmente eccezionale o strettamente legata ai motivi di salute.

La Sentenza n. 21799si attesta su questa ultima interpretazione. Secondo la suprema corte infatti tra i “gravi motivi” sono da comprendere tutte le situazioni che possano provocare qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico derivi o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.

In particolare la Corte rileva:
a)che i gravi motivi richiesti per l’autorizzazione non possono ritenersi limitati a situazioni
eccezionali e transitorie, riferendosi invece alla conservazione del nucleo familiare,
all’impedimento di scissioni artificiali nonché dello sradicamento del minore dal contesto in cui è
vissuto, nonché a concedere ai genitori possibilità di lavoro per il regolare sostentamento della
prole;
b) la prevalenza dell’interesse dei minore anche rispetto a quello dello Stato al regolare flusso
migratorio; e sul quale d’altra parte non possono ricadere gli errori commessi dallo Stato nella
gestione degli immigrati irregolari.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 21799 del 6 luglio 2010

La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 5856 del 10 marzo 2010
Sentenza della Corte di Cassazione n. 823 del 19 gennaio 2010
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22080 del 16 ottobre 2009
Sentenza Corte di Cassazione n. 22216 del 16 ottobre 2006
Sentenza del Tribunale dei minori di Firenze del 5 agosto 2005

Gli approfondimenti
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