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Cassazione – Il racconto della richiedente asilo non deve essere esaminato con la erronea valutazione di marginali incongruenze e senza una considerazione della vicenda nel suo insieme

Corte di Cassazione, ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2021

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso contro un decreto di rigetto del Tribunale di Milano in favore di una cittadina cinese che aveva chiesto protezione internazionale per motivi di persecuzione per motivi religiosi.
In particolare la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il racconto del ricorrente/richiedente asilo non deve essere esaminato in modo atomistico, con la erronea valutazione di marginali incongruenze e senza una considerazione della vicenda nel suo insieme, tanto più se la narrazione è corroborata dall’indicazione di fonti ufficiali aggiornate dalle quali la persecuzione religiosa denunciata emerge in modo coerente con la vicenda narrata.
In ragione di ciò, appare fondato il vizio di nullità della sentenza, basata su una motivazione apparente, nella parte in cui, pur riportando il racconto dell’arresto accompagnato da schiaffeggiamenti, percosse e l’obbligo di denudarsi, il tribunale ha ritenuto che non fossero state descritte “torture”, affermando in modo apodittico che fosse contraddittorio il successivo rilascio.
Vedasi, in particolare pagina 5 e 6 dell’allegata ordinanza.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 648 del 15 gennaio 2021