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Cassazione. Né arresto né espulsione per gli immigrati con permesso di soggiorno non rinnovato

La Suprema Corte ha così respinto il ricorso della Procura di Palermo.

La Corte di Cassazione (sentenza 31426) ha stabilito che gli immigrati che richiedano il rinnovo del permesso di soggiorno, senza però ottenerlo, non sono punibili né con l’arresto, né con l’espulsione.

La Suprema Corte ha così respinto il ricorso della Procura di Palermo contro l’ordinanza del Tribunale monocratico, che negava la convalida dell’arresto effettuato nei confronti di Rachid Z. – un ventisettenne marocchino, regolarmente entrato in Italia ma espulso perchè privo del rinnovo del permesso di soggiorno – poichè inottemperante all’ordine di reimpatrio.

Secondo la Cassazione in casi come questo, in cui vi sia un permesso non rinnovato, non sorgerebbe a carico dell’immigrato una responsabilità penale ma egli al massimo può essere passibile di contravvenzione. “Nei confronti del soggetto che ha ottenuto il permesso di soggiorno, la legge adotta criteri di favore, sanzionando solo come reato contravvenzionale la mancata richiesta di rinnovo sicché, quando il rinnovo sia stato invece richiesto ma non ottenuto, sarebbe irragionevole punire più gravemente lo straniero”, ha affermato la Suprema Corte.

Alla stregua di questa tesi è stato perciò respinto il reclamo del Sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Galasso, per il quale invece una situazione di questo tipo “sarebbe, sostanzialmente, equivalente ad una revoca del permesso”, dunque sanzionabile penalmente con foglio di via e arresto in caso di inottemperanza all’espulsione.

Alessandra Turchi

Fonte – agenziaradicale