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Cassazione in materia di orientamento sessuale e autenticità delle prove: il Giudice ha il compito di attivare tutti gli strumenti al fine di verificare l’attendibilità del richiedente e non limitarsi ad affermazioni apodittiche

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7778 del 18 marzo 2021

Un’ordinanza della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale e orientamento sessuale.

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato da un richiedente asilo proveniente dalla Nigeria, il quale aveva fondato le sue richieste sulla base del proprio orientamento sessuale, documentato da una copia di una denuncia presentata a suo carico in Nigeria.

Osserva la S.C. che “l’affermazione [del Tribunale] secondo cui l’allegazione, da parte dello straniero richiedente la protezione internazionale, della sua inclinazione omosessuale sarebbe sempre inattendibile perché in ultima analisi non veritiera, ma finalizzata solo ad ottenere comunque il riconoscimento della tutela, si risolve nel sostanziale diniego della rilevanza dell’orientamento sessuale ai fini della concessione della predetta protezione e tradisce un vero e proprio preconcetto“, che tuttavia, in quanto tale, non è idoneo a costituire adeguata motivazione della pronuncia di rigetto della protezione stessa.

Del pari non condivisibile, afferma ancora la S.C., è l’ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui il documento prodotto dal ricorrente non sarebbe attendibile perché in Nigeria “si assiste ad una tendenza nell’uso di documenti falsi“. Anche tale affermazione, in ragione della sua apoditticità, non è idonea a costituire adeguata motivazione per la decisione, adottata in concreto dal Tribunale, di non considerare il documento di cui si discute, non potendosi logicamente far discendere la non autenticità di un atto dalla mera considerazione che il ricorso ad atti falsi, in un determinato contesto territoriale, è in aumento.

Il giudice di merito avrebbe dunque dovuto attivare, rileva la S.C., anche d’ufficio, gli strumenti processuali opportuni per verificare, in concreto, sia l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente circa il suo orientamento sessuale, sia l’autenticità della documentazione dal medesimo prodotta.
Sotto il primo profilo il Tribunale avrebbe dovuto promuovere un approfondimento istruttorio su tale aspetto, se del caso mediante consulenza medico-psicologica sulla persona del richiedente la protezione, onde poter valutare l’attendibilità del suo racconto personale. Sotto il secondo profilo, invece, il giudice di merito avrebbe ben potuto attivare una richiesta di informazioni alle autorità nigeriane, al fine di verificare se i documenti prodotti dall’interessato fossero o meno autentici, non potendone certamente inferire la non autenticità dal semplice fatto che in alcune zone della Nigeria sia “in aumento” il ricorso ad atti contraffatti.

La Corte di Cassazione afferma pertanto il seguente principio di diritto: “In presenza di dubbi circa l’effettivo orientamento omosessuale del richiedente la protezione internazionale o umanitaria, ovvero circa l’autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della sua domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l’attendibilità del racconto e della documentazione a corredo. Non è invece possibile ritenere inattendibile il racconto sulla base dell’assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell’omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione invocata. Del pari, non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal richiedente dal solo fatto che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all’uso di atti falsi sia in aumento“.

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte accoglie dunque il ricorso.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 7778 del 18 marzo 2021