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Cassazione: la convalida del GDP delle misure alternative al trattenimento deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta della Questura

Corte di Cassazione, ordinanza 24604/17 del 18 ottobre 2017

La Cassazione conferma il suo precedente orientamento e cassa la convalida del Giudice di Pace della richiesta della Questura di misura alternativa al trattenimento di un cittadino straniero nei CPR.
In particolare, il provvedimento della questura riguardava l’obbligo di firma in giorni e orari prestabili presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente, misura che a Roma viene notoriamente utilizzata allo scopo di organizzare rimpatri forzati con voli commerciali.
La Cassazione ribadisce che la convalida del GDP debba avvenire entro 48 ore da quando quest’ultimo riceva la comunicazione della Questura (e non dal termine massimo per la Questura per comunicare la richiesta al GDP), al pari di quanto pacificamente si ritiene per il trattenimento.

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Corte di Cassazione, ordinanza 24604/17 del 18 ottobre 2017