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Cassazione: le riferite minacce di morte da parte di sette religiose non sono valutabili come fatti di natura esclusivamente privata

Corte di Cassazione, ordinanza n.3758 del 15 febbraio 2018

Photo credit: Mattia Alunni Cardinali

Trattasi di ricorso proposto contro la decisione della Corte d’Appello di Ancona sull’appello di un cittadino nigeriano, proveniente da Benin City e figlio di genitori appartenenti alla setta degli Ogboni.

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati due dei motivi illustrati dal difensore del richiedente asilo. In primo luogo la sentenza della Corte d’Appello era motivata solo apparentemente in relazione alla valutazione di non credibilità dell’appellante, in quanto non forniva alcuna argomentazione né confutava le critiche difensive esposte nell’atto d’appello.

In secondo luogo la Cassazione concorda con il difensore, nel ritenere che diversamente da quanto prospettato dalla Corte d’Appello, le riferite minacce di morte da parte degli Ogboni non sono fatti di natura esclusivamente privata, ma integrano gli estremi del grave danno di cui alla lett. b art. 14 l. 251/2007, valutabile ai fini della concessione della protezione sussidiaria.
La Corte di Cassazione ha pertanto rinviato ad altra sezione della CDA, disponendo nuovo giudizio sull’attendibilità del richiedente protezione, alla luce dei principi di diritto sopra esposti.

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Corte di Cassazione, ordinanza n.3758 del 15 febbraio 2018