Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cassazione : no alla reiterazione delle espulsioni

Con la sentenza n. 20374, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il questore non può emanare più di un decreto di espulsione nei confronti degli immigrati clandestini che non hanno lasciato il territorio italiano.L’intento del legislatore, nel varare le norme sull’immigrazione irregolare, è quello di garantire l’esecuzione effettiva del decreto di espulsione e non quello di “innescare una spirale di condanne”.

Si ringrazia l’Asgi per la segnalazione

Non sono “reiterabili”, da parte del questore, i decreti di espulsione nei confronti degli extracomunitari clandestini trovati inottemperanti al primo ordine di lasciare il territorio italiano.
Lo sottolinea la Cassazione, spiegando che non bisogna “esasperare la carica criminogena della normativa sull’immigrazione clandestina”. – In sostanza, ad avviso di piazza Cavour che – con la sentenza 20374 ha “rimeditato” il suo precedentemente orientamento – il questore non può emanare più di un decreto di espulsione nei confronti degli immigrati clandestini. Questo per evitare che gli immigrati trovati una seconda volta senza documenti, e che non hanno obbedito all’ordine di lasciare il territorio italiano, siano processati e condannati più volte per lo stesso reato. In proposito la Suprema Corte sottolinea che l’intento del legislatore, nel varare le norme sull’immigrazione irregolare, è quello di garantire l’esecuzione effettiva del decreto di espulsione e non quello di “innescare una spirale di condanne”. In questa maniera i supremi giudici danno un alto là al proliferare dei decreti di espulsione che finiscono per aggravare il lavoro dei tribunali, dal momento che si tramutano in altrettanti processi.
La Cassazione, insomma, invita le autorità competenti ad adoperarsi di più per far eseguire i rimpatri. Se così non fosse, osserva la Cassazione, si finirebbe con “innescare una spirale di condanne ed esasperare la carica criminologena della normativa sull’immigrazione clandestina, la cui reale ‘ratio’ va identificata, piuttosto, nell’intento legislativo di assicurare l’effettività dell’allontanamento dal territorio italiano dello straniero”.
Questo verdetto della prima sezione penale è stato emesso in seguito al ricorso con il quale la procura della corte di Appello di Brescia ha protestato per l’assoluzione impartita dal tribunale bresciano a un clandestino, Fred I., che era stato sorpreso, nuovamente senza documenti, e senza aver obbedito a un precedente decreto di espulsione. A Fred era stato ‘inflitto’ un nuovo decreto prefettizio per “inottemperanza alla precedente intimazione del questore di Rovigo”. Il tribunale, oltre ad assolvere Fred con la formula “perchè il fatto non sussiste” aveva anche disapplicato il secondo decreto espulsivo. Questa decisione è stata appellata dalla procura bresciana che, in Cassazione, ha sostenuto “che il tribunale aveva ingiustamente disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dalla giurisprudenza della Cassazione secondo cui l’ordine del questore è reiterabile anche nell’ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato già condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione”. Ma l’orientamento richiamato dal pm di Brescia è stato, adesso, “rimeditato” da piazza Cavour che ha rigettato il reclamo del pubblico ministero.

(ansa)