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Cina – Il radicamento del richiedente asilo nel territorio italiano giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Roma, decreto dell’8 ottobre 2018

La fattispecie oggetto del presente esame attiene ad un giudizio promosso – dinanzi alla Sezione dei diritti della persona e dell’immigrazione del Tribunale di Roma – ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 25/2008 per l’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di Roma in data 14.06.2017 nei confronti di un cittadino cinese in quanto ritenuto non credibile in merito agli accadimenti ed alle ripercussioni sulla sua vita nel Paese di origine, come riferiti.

IN PUNTO DI FATTO

Il ricorrente di nazionalità cinese, di fede buddista ed appartenente ad un gruppo etnico (…), aveva perso da tempo i genitori e non aveva più alcun rapporto con la sorella e il fratello rimasti in patria, era sposato e aveva un figlio; finché aveva vissuto in Cina aveva sempre lavorato fin dall’età di 12 anni, prima come contadino e poi trasportando mattoni in un cantiere edile; nel 1994, dopo il matrimonio, riferisce di aver aperto una frutteria a Qing Tian e di aver dovuto ricorrere al prestito per investire nell’attività commerciale, poi non riuscendo a restituirlo interamente, ed essendo i finanziatori dei mafiosi usurai, decise di sfuggire alle loro minacce, mai denunciate per paura di ritorsioni, né avrebbe avuto la protezione dalla polizia cinese, dapprima nascondendosi per 8 anni in Cina e poi nel 2004 arrivando in Italia insieme alla moglie e al figlio, i quali ottennero un regolare permesso di soggiorno, mentre lui, pur da irregolare, riusciva sempre a reperire un lavoro onesto e mantenere sé stesso e la sua famiglia dignitosamente.
Presentava in data 6 Settembre 2016 la domanda di protezione internazionale che veniva respinta dalla commissione territoriale di Roma in quanto giudicato non credibile in merito agli accadimenti ed alle ripercussioni di un grave danno alla sua incolumità personale ad opera dell’organizzazione criminale rimasta creditrice insoddisfatta del prestito usurario, come riferito in sede di audizione personale.
“​Né sono emersi motivi umanitari tali da consigliare il rilascio da parte del Questore del permesso di soggiorno ex art. 5 del d.lgs 286/98​”.

Pertanto, in data 2 Marzo 2018 avverso il diniego il cittadino extracomunitario proponeva ricorso ai sensi dell’art. 35 d.lgs 35/2008 avanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale capitolino e, previa sospensiva del provvedimento impugnato, insisteva nel rito per la nullità del provvedimento impugnato emesso a suo dire in violazione di legge, nel merito per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato od in via subordinata della protezione sussidiaria ai sensi del D. lgs. 251/2007 ricorrendone i presupposti, ovvero in ulteriore subordinazione la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.lgs 286/98. Non si costituiva il Ministero dell’Interno sebbene regolarmente convenuto in giudizio.

IN PUNTO DI DIRITTO

Il giudice del Tribunale di Roma con il decreto in esame, dopo aver precisato in preambolo la distinzione della dichiarazione di nullità del provvedimento di diniego impugnato e l’accertamento del diritto soggettivo alla protezione internazionale ai sensi dell’art. 35 comma 13 d.lgs. 25/08 nel senso che l’eventuale pronuncia positiva sulla prima non determina automaticamente il riconoscimento del diritto soggettivo alla legittimazione del soggiorno protettivo richiesta e viceversa, delineava ritualmente le 3 situazioni in cui deve trovarsi il richiedente asilo per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria, o infine della protezione umanitaria alla luce del relativo quadro normativo.

Molto interessante – pur non condivisibile da numerose pronunce di legittimità di seguito riportate – l’interpretazione offerta dal giudice in parola del diritto all’asilo ex art. 10 della Costituzione secondo cui pur trovandosi il richiedente in una situazione in cui non gli vengono garantite le libertà democratiche nel suo Paese
di provenienza, e non si trovasse in nessuna delle 3 condizioni per essere ritenuto rifugiato, beneficiario della protezione sussidiaria ovvero umanitaria, ​non avrebbe nemmeno margine di residuale applicazione dell’art. 10 Cost.​​ perché testualmente si riporta:

.. il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario (Cass. 16362/2016)”.

Il giudice tuttavia applica al caso concreto di un cittadino cinese, privo di riscontri oggettivi, il quale dichiara che nel suo paese di origine era perseguitato da un’associazione di malviventi per prestiti usurari avuti per l’avvio di un’attività commerciale (una frutteria) e non interamente restituiti, la clausola di salvaguardia della protezione umanitaria che consente l’autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in nessuna delle fattispecie astratte previste dalla normativa ma ricorrono particolari concrete ragioni di tutela​​, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione N. 4455/2018. La citata sentenza prevede la vulnerabilità tutelabile del soggetto richiedente qualora il rientro nel proprio Paese di provenienza, dato il contesto socio-politico-culturale esistente, lo esponga ad una significativa ed effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali ed inviolabili, e ciò impone al giudice investito di richiesta di protezione umanitaria, di effettuare una valutazione individuale caso per caso preordinata alla comparazione delle condizioni di vita vissute prima della partenza dal Paese di origine con quelle del Paese che lo ospita, nel nostro caso in Italia, al fine di esprimere il giudizio comparativo sulla compromissione dei diritti fondamentali inviolabili della persona umana ove il richiedente fosse rimpatriato nel paese di provenienza, ed apportare una congrua tutela laddove vi fosse una notevole sproporzione tra i due contesti di vita tale da pregiudicare il godimento dei diritti fondamentali indispensabili per una vita dignitosa.

Altresì il beneficio della protezione umanitaria viene concesso, nel caso di specie ai sensi dell’art. 8 CEDU, perché il richiedente vive in Italia da oltre 15 anni con la propria famiglia (oltretutto la moglie e i figli vivono in condizione di regolarità) e si è pienamente integrato socialmente ed economicamente, dati i plurimi contratti di lavoro prodotti.

Pertanto, il soggetto richiedente, senza rilevare la sua storia personale in Cina come dallo stesso narrata oltretutto priva di riscontri oggettivi riguardo la persecuzione da parte di soggetti privati appartenenti alla criminalità organizzata, con la pronuncia in esame è stato ritenuto meritevole della residuale protezione
umanitaria per effetto dell’applicazione dell’art. 2 della Costituzione italiana in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, e della citata sentenza della Corte di Cassazione N. 4455/2018.
Difatti il Giudice, dopo attenta valutazione e comparazione della situazione concreta vissuta nel paese di provenienza e nel paese ospitante, giunge ad affermare che, avendo il richiedente posto in essere un percorso di vita lungo e ben radicato con una piena integrazione nella comunità italiana (nella specie da ben 15 anni), come dimostrano dai plurimi contratti di lavoro prodotti agli atti del processo, unitamente alla moglie e ai figli, già fruitori di regolare permesso di soggiorno, se costretto ad un rimpatrio forzato, sarebbe “sradicato” dal luogo dove ha conseguito la piena attuazione dei propri diritti umani inviolabili per andare in un luogo, che, a prescindere dalle persecuzioni lamentate, interromperebbe con molta probabilità i legami familiari e il percorso di vita consolidato nel nostro paese per andare incontro ad un contesto di vita precaria, e non rispettoso dei suoi diritti fondamentali. Pertanto, il richiedente asilo incontrerebbe difficoltà innegabili derivanti da un nuovo inserimento lavorativo e una nuova integrazione socio-economica che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria.

Per giunta, pochi giorni dopo dell’entrata in vigore del decreto legge n. 113/2018 (cd. decreto Salvini sulla sicurezza) che abolisce la protezione umanitaria e stabilisce condizioni molto restrittive per ottenere il permesso di soggiorno di breve durata quando il soggetto versa in condizioni tassative di speciale vulnerabilità (cure mediche, calamità, violenza e sfruttamento), il giudice con la pronuncia in parola riconosce invece un’ampia ed elastica protezione umanitaria ad un soggetto extracomunitario non già perché il contesto socio-politico-culturale del suo paese di provenienza (la Cina) gli impedisce l’effettivo esercizio delle libertà democratiche come garantite dalla nostra Costituzione ai sensi dell’art. 10 Cost. bensì perché verrebbe in primo luogo “sradicato” da un contesto in cui si è bene integrato e dove vivono legittimamente anche i suoi stretti familiari, per andare incontro, se forzosamente rimpatriato, ad nuovo percorso individuale e sociale impervio ed incerto con probabili difficoltà di inserimento dato il lungo tempo vissuto altrove.
In tal modo il giudice ha inteso, in primo luogo riconoscere le “radici” di un uomo anche in un Paese che non proprio e costituite in un periodo medio-breve (15 anni), ed al contempo, premiare gli sforzi della persona a prescindere dalla sua nazionalità, infatti la situazione del paese di origine non ha rilevato ai fini del decidere, ha rilevato esclusivamente l’impegno, la costanza, la determinazione profuse dal richiedente nel Paese ospitante (l’Italia) per lavorare e produrre reddito per garantire il regolare sostentamento a sé e alla sua famiglia pur in condizioni di soggiorno irregolare.
Tale situazione socio-economica del richiedente va preservata specie se confrontata con quella che avrebbe in caso di “sradicamento” tenuto conto delle difficoltà di un nuovo inserimento, come normalmente, si può dire, accade in caso di trasferimento volontario di un individuo un qualunque ambito del pianeta dove ricominciasse la sua esistenza individuale, sociale ed economica da zero.

Trattasi di una pronuncia non solo estensiva ed elastica quanto alle ragioni del riconoscimento della protezione umanitaria, specialmente se comparata all’entrata in vigore del decreto legge Salvini successiva di pochi giorni, soprattutto illuminante per la salvaguardia e la piena attuazione dell’art. 2, ed altresì dell’art. 3, 2° comma, della Costituzione nella rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo ​della persona umana ma che ha come destinatario non il cittadino e nemmeno lo straniero richiedente asilo, ​ma l’uomo a prescindere dalla nazionalità del quale va tenuto in debita considerazione il suo percorso di vita personale, familiare e sociale soprattutto se probabilmente peggiore in un altro contesto dove dovrebbe essere forzatamente trasferito o rimpatriato.

I​l giudice pur ritenendo che non ricorrono i presupposti per attribuire il diritto di asilo ex art. 10 Cost. identificandolo, ​contrariamente da quanto affermato da plurime sentenze anche di legittimità (​​Cass.Sez.Un.n°4674 del 26/5/97; Cassazione s.u. n.27310/2008 ect.) con le fattispecie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951, con la pronuncia esaminata riconosce invece il diritto di asilo quale diritto soggettivo perfetto e non una mera aspettativa nella generosità dello Stato o dei suoi governanti, non trattandosi quindi di un’aspirazione, la cui soddisfazione viene lasciata al senso umanitario di chi riceve la richiesta, ​ma una pretesa giuridicamente garantita, disciplinata da apposite leggi e applicata dai giudici, ad essere accolto in Italia, se ritenuto, come nella specie, meritevole dell’accoglienza dato il suo lungo trascorso produttivo nel Paese dove si è così “radicato”.

– Scarica il decreto
Tribunale di Roma, decreto dell’8 ottobre 2018