Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto dal sito www.inps.it

Circolare INPS n. 115 del 30 giugno 2003

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 agosto 2002 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di emersione del lavoro irregolare di badanti e colf. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002 emanato in attuazione dell’art.1 del D.L.9 settembre 2002 n.195 convertito in L.9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro prestato da extracomunitari.

Direzione Centrale
delle Entrate Contributive

Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Ai
Dirigenti centrali e periferici

Ai
Direttori delle Agenzie

Ai
Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali

Roma, 30 Giugno 2003

Al
Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

Circolare n. 115

e, per conoscenza,

Al
Commissario Straordinario

Al
Vice Commissario Straordinario

Al
Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo

Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse

Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati

Ai
Presidenti dei Comitati regionali

Allegati vari
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 agosto 2002 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di emersione del lavoro irregolare di badanti e colf.Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002 emanato in attuazione dell’art.1 del D.L.9 settembre 2002 n.195 convertito in L.9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro prestato da extracomunitari.

SOMMARIO:
I datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare in data anteriore al 10.6.2002 e che hanno denunciato entro l’11.11.2002 la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità previste dalle leggi n.189/2002 e 222/2002, possono regolarizzare i periodi precedenti al 10 giugno 2002 versando, previa domanda, i contributi previdenziali in unica soluzione oppure in rate mensili.

L’art.33 della legge 30.7.2002, n.189 (S.O. alla G.U.n.199 – 26/08/2002) recante modifiche al D.Lgs. N. 286 del 25.7.1998 (Testo Unico) sulle norme in materia di immigrazione, ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di origine extracomunitaria per gli addetti al funzionamento della vita familiare.

L’art. 1 del D.L. 195 del 9.9.2002 (G.U. n. 211 del 09/09/2002) convertito nella legge n. 222 del 9.10.2002 (G.U. n.240 del 12/10/2002) consente la regolarizzazione dei lavoratori impiegati negli altri settori.

Per usufruire delle agevolazioni, i lavoratori interessati devono essere stati occupati prima del 10.6.2002.

Al riguardo, si precisa che le agevolazioni oggetto della presente circolare, riguardano esclusivamente le regolarizzazioni per periodi anteriori alla predetta data del 10.06.2002 e che il periodo regolarizzabile è quello per il quale non si è ancora compiuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda di regolarizzazione stessa.

I lavoratori che hanno titolo per essere assicurati nella gestione dei collaboratori domestici debbono essere stati impegnati in attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

I datori di lavoro domestico devono aver versato entro l’11.11.2002 ai sensi del citato Decreto Ministeriale 26 agosto 2002, un contributo forfetario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore, mentre i datori di lavoro che hanno impiegato i lavoratori extra comunitari in altri settori di attività soggetti all’assicurazione generale obbligatoria, devono aver versato € 700,00 per ciascun lavoratore occupato.

Si rammenta, comunque, che la citate disposizioni escludono dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro autonomo e quelli di collaborazione coordinata e continuativa.

I soci lavoratori di cooperativa, invece, potevano essere regolarizzati nei seguenti casi:

quando era dichiarata la loro assunzione in qualità di lavoratori subordinati;

quando accanto al rapporto associativo (eventualmente già in essere) era dichiarato che, ai sensi del regolamento interno, gli stessi, nello svolgimento della loro attività, erano inquadrati come lavoratori subordinati ai sensi di quanto dispone la legge n.142/2001.

I datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione non incorrono nelle sanzioni penali per la violazione delle norme relative al soggiorno, al lavoro, agli aspetti finanziari connessi alla pregressa occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

Con circolare n.161 del 25.10.2002 sono state fornite le disposizioni sulla materia in argomento e sono state illustrate le linee guida per l’instaurazione del rapporto di lavoro e per il pagamento dei contributi correnti.

A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare si forniscono istruzioni in merito agli articoli 3 dei Decreti del 26.8.2002 e del 28.10.2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dettano le disposizioni per la regolarizzazione contributiva dei periodi arretrati.

Entrambi gli articoli stabiliscono che i datori di lavoro di cui all’art.33 comma 1 della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i contributi e i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in unica soluzione oppure in rate mensili.

La regolarizzazione per i periodi pregressi non può prescindere dall’avvenuta stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 5bis del T.U. n.286/1998, modificato dall’art.33 della legge 189/2002.

Il pagamento in unica soluzione sarà gravato dagli interessi legali vigenti alla data del versamento, calcolati per il periodo che va dalla naturale scadenza del debito contributivo fino alla data del pagamento stesso.

Il pagamento rateale comporta che, sul coacervo dei contributi e interessi calcolati fino alla data della domanda, siano addebitati gli interessi legali al tasso vigente alla data della domanda stessa per le prime 24 rate, e al tasso degli interessi di dilazione, per le rate dalla 25^ alla 36^.

Istruzioni operative

I datori di lavoro domestico, che hanno inoltrato la domanda entro l’11.11.2002, devono aver presentato direttamente alla Sede dell’ INPS, come indicato nella circolare n.161 del 25.10.2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico a mezzo mod. LD09 oppure devono essersi avvalsi del servizio di denuncia on line attivabile dal sito Web WWW.INPS.IT sezione per il cittadino.

Per comunicare le ore e le retribuzioni relative ai periodi antecedenti il 10.6.2002 dovranno, altresì, compilare il Mod. LD15 ed allegare ad esso il contratto di soggiorno stipulato secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.50 del 20.09.2002, nonché la ricevuta del pagamento in unica soluzione.

Il pagamento dilazionato, invece, deve essere richiesto presentando la relativa domanda alla Sede INPS competente in base alla residenza del datore di lavoro e versando le rate mensili calcolate come di seguito precisato.

Per i pagamenti, sia in unica soluzione che rateali, relativi alla gestione COLF, deve essere utilizzato il mod.F24, indicando nella sezione INPS:

– nel campo codice sede, il codice della sede INPS di iscrizione;

– nel campo causale contributo, il codice Dom 1 ;

– nel campo matricola INPS il codice rapporto di lavoro attributo al momento dell’ iscrizione, rilevabile dai bollettini inviati per i versamenti correnti, aggiungendo le due cifre di controcodice. Ove non si conoscessero, aggiungere due zeri;

– nel campo periodo, il periodo per il quale è stata chiesta la regolarizzazione.

Si avverte che i versamenti per i periodi correnti e successivi alla regolarizzazione richiesta devono essere effettuati esclusivamente con i bollettini di c/c.p. inviati dalla Sede.

Per i lavoratori dipendenti, oggetto della domanda di emersione, la regolarizzazione per i periodi antecedenti il 10.6.2002 deve essere effettuata compilando i Modd. DM10V ed i relativi modd. SA VIG. con le consuete modalità ed allegando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, come sopra indicato. I modelli DM10/V devono essere acquisiti dall’operatore e devono confluire nell’inadempienza contrassegnata dal tipo segnalazione 23.

Per il versamento deve essere utilizzato il Mod. F24 indicando il codice RCO1 sia per il pagamento in unica soluzione che per quello rateale. Qualora il datore di lavoro intenda usufruire del pagamento rateale, dovra’ presentare domanda di rateazione con la modulistica in uso e versare ogni mese la rata costante determinata come di seguito indicato.

Si chiarisce che nel primo prospetto allegato, le rate sono calcolate sulla base del piano di ammortamento unitario a rata costante ed al tasso del 3%.

Nei prospetto successivi le rate sono calcolate sulla base del piano di ammortamento unitario a rata posticipata costante e tasso variabile nella misura del 3,00 %, per le prime 24 rate e dell’8 %, per le successive; per il calcolo della rata mensile posticipata, pertanto, occorre determinare l’importo dovuto a titolo di contributo per il periodo da regolarizzare tenendo conto, per la gestione Colf, del numero delle ore lavorate, della retribuzione oraria comprensiva del rateo orario della tredicesima, del vitto e dell’alloggio; per i lavoratori dipendenti, applicando alla retribuzione contrattuale o a quella corrisposta, se superiore, le aliquote previste ai fini pensionistici (IVS) vigenti nel tempo.

Sulla contribuzione vanno calcolati gli interessi legali, al tasso vigente alla data della domanda, per il periodo che va dalla naturale scadenza dei contributi omessi fino alla data del versamento in unica soluzione o alla data della prima rata.

Il totale, così determinato, deve essere moltiplicato per il coefficiente corrispondente alle 24 rate, se il datore di lavoro sceglie tale formula o per il coefficiente corrispondente alle 36 rate, se il debitore intende pagare in 36 mensilità. Il risultato sarà l’importo della rata costante da versare mensilmente. Se il numero delle rate richieste è compreso tra 25 e 36, deve essere utilizzato l’allegato corrispondente al numero di rate prescelto per la regolarizzazione.

Il datore di lavoro che, dopo il pagamento di alcune rate, intenda rinunciare alla dilazione ed estinguere in unica soluzione il residuo debito, dovrà moltiplicare il debito iniziale per il coefficiente di colonna 5 dell’allegato 1 o 2, a seconda della durata della rateazione, corrispondente alla prima rata non pagata e versare l’importo così ottenuto, oltre all’importo della rata non versata.

Esempio: debito 1000

rate concesse 36

importo rata € 29,302

rate pagate 3

€ 1000 x 0,892260 = € 892,26 debito residuo)

A tale importo va aggiunta la 4^ rata di € 29,302 non versata.

Qualora il datore di lavoro interrompa il pagamento delle rate concesse, la Sede competente emetterà un provvedimento di revoca della rateazione ed addebiterà le sanzioni civili in misura ordinaria sui contributi residui, al netto degli interessi versati, per il periodi in cui la rateazione è stata regolarmente onorata.

Nel caso in cui il datore di lavoro chieda una rateazione inferiore alle 24, non essendo possibile utilizzare i coefficienti indicati nei piani allegati, le relative richieste potranno essere soddisfatte servendosi dell’utility a disposizione degli operatori del recupero crediti, nella quale potrà essere inserito il tasso applicabile.

L’inosservanza delle obbligazioni assunte determinerà l’iscrizione a ruolo dei contributi e relativi accessori e la riscossione a mezzo concessionario.

Si rammenta che la stessa utility, a disposizione da tempo delle Sedi, è stata introdotta proprio per la trattazione delle domande di dilazione ordinarie provenienti da regolarizzazione contributiva a seguito di denuncia del lavoratore, accertamento d’ufficio e ispettivo, per le quali non esiste ancora una procedura completamente automatizzata.

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

PRAUSCELLO