Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare INPS n.182 del 1 dicembre 2003

Chiarimenti ai datori di lavoro in merito alle posizioni dei lavoratori stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno con la recente regolarizzazione

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrale
e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002 emanato in applicazione dell’art.1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro irregolare reso dagli extracomunitari.

SOMMARIO:
1) Premessa
2) Agevolazioni: Art. 3 del D.M. del 28 ottobre 2002
3) Soggetti beneficiari e periodi regolarizzabili

4) Adempimenti delle Aziende
5) Adempimenti delle Sedi

1.Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222, disciplina la regolarizzazione dei periodi antecedenti ai tre mesi della legalizzazione degli extracomunitari, di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1 del citato Decreto Legge.

Con circolari n. 161 del 25 ottobre 2002 e n. 169 del 14 novembre 2002 sono state fornite alle aziende agricole le prime disposizioni in merito alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari nonché alle modalità di pagamento dei contributi correnti.

Con la presente vengono fornite le precisazioni per l’accesso all’ulteriore periodo regolarizzabile.

2. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 52 del 25 febbraio 2002

Considerata la pecularietà dei contratti del settore agricolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito con circolare n. 52/2002 ulteriori precisazioni in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato che, ad ogni buon fine, vengono di seguito riportate nella versione integrale:

1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda, l’applicazione al settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno ( 10 settembre 2002 – 10 settembre 2003 ) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.”

Ne consegue che i contratti stipulati in materia di legalizzazione del lavoro irregolare degli operai extracomunitari a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata di un anno ( 10 settembre 2002 – 10 settembre 2003) sono da considerarsi validi se stipulati per un numero di giornate non inferiori a 160 e con garanzia occupazionale mensile non inferiore a 10 giornate.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO