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Circolare Inail 27 settembre 2002

Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari

Roma, 27 settembre 2002

Inail
Direzione centrale rischi
Ufficio entrate e vigilanza

Alle strutture centrali e territoriali

Premesse

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002 è stato pubblicato il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.

Scopo di tale normativa è quello di sanare, con le medesime modalità stabilite dalla legge n. 189/2002 (cfr. circolare n. 58/2002) per i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico o di assistenza, la posizione irregolare dei lavoratori extracomunitari dipendenti da imprese costituite sia in forma individuale che societaria.

Soggetti interessati all’emersione

· Datori di lavoro
Possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese, costituite sia in forma individuale che societaria, che nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore del cennato decreto (10 settembre 2002) hanno occupato alla proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare.

· Lavoratori
Per regolarizzare il rapporto di lavoro devono, quindi, essere presenti i seguenti requisiti:

– rapporto di lavoro dipendente iniziato da almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002);

– origine extracomunitaria del lavoratore dipendente;

– lavoro svolto alle dipendenze di una impresa individuale o di una società.

Agevolazione

La disciplina in esame prevede che il datore di lavoro può denunciare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione di apposita dichiarazione di emersione unitamente al versamento di un contributo forfetario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore da effettuarsi presso gli uffici postali, che ne rilasceranno relativa attestazione.

I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione devono, tra l’altro, impegnarsi a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (decreto legislativo n.286/1998) ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.

Effettuate le necessarie verifiche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle competenti Autorità amministrative (UTG/Centro regionale per l’impiego/Questura), i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, su invito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, stipuleranno il contratto di soggiorno (permesso di soggiorno e contratto di lavoro subordinato).

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi ed i premi afferenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi oggetto di dichiarazione di emersione.

La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo provvedimento.

Denuncia all’Inail

Per quanto riguarda gli aspetti operativi connessi all’emanazione del menzionato decreto-legge n.195/2002, si fa presente quanto segue.

I datori di lavoro devono presentare, entro e non oltre cinque giorni dall’inoltro della dichiarazione di emersione, “denuncia di iscrizione” ai fini dell’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, anche nel caso in cui il datore di lavoro sia già titolare di precedente rapporto assicurativo.

L’apertura di una separata posizione assicurativa territoriale, mediante acquisizione di specifica “denuncia di iscrizione”, serve esclusivamente per l’assicurazione dei lavoratori subordinati extracomunitari emersi .

In attesa che si concluda l’iter relativo alla stipula del contratto di soggiorno, le Sedi dovranno procedere alla sola protocollazione delle “denunce di iscrizione”, laddove necessario (lavoro nero), onde consentire l’istituzione e vidimazione dei libri regolamentari o dei documenti equipollenti, di cui all’art. 20 del T.U. n. 1124/1965.

L’immissione di tutti gli ulteriori dati dovrà essere effettuata solo dopo il rilascio dell’apposita procedura di gestione con la quale sarà consentito, tra l’altro, di modificare la “fonte denuncia”.

Il modulo di iscrizione deve essere corredato della ricevuta, rilasciata dal competente ufficio postale, comprovante l’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione, nonché della denuncia nominativa degli assicurati (art. 14 del Dlgs. n. 38/2000), ossia dell’indicazione, del codice fiscale dei lavoratori regolarizzati ovvero, in mancanza di questo, delle generalità degli stessi.

Considerato che il Ministero del Lavoro con circolare n. 50/2002, ha precisato che “tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro” decorrono “dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002)”, il rapporto assicurativo avrà come “data inizio” il 10 settembre 2002.

Inoltre, qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, i datori di lavoro devono corrispondere comunque i premi assicurativi afferenti detto rapporto per il periodo successivo all’entrata in vigore del decreto-legge (10 settembre 2002).

Nell’ipotesi in cui vengano denunciati rapporti di lavoro la cui data di inizio sia stata dichiarata anteriore ai tre mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto-legge n.195/2002 (ad es.: 1° gennaio 2002), i datori di lavoro dovranno corrispondere i premi ed i relativi interessi – così come precisato nella cennata circolare n.50/2002 del Ministero del lavoro – le cui modalità di versamento formeranno, come sopra precisato, oggetto di apposito Decreto Ministeriale, ad oggi non ancora emanato.

Denuncia nominativa assicurati

Premesso quanto sopra, si comunica che, al fine di agevolare l’utenza sia interna che esterna nonché di disporre di elementi conoscitivi sull’andamento del fenomeno, si è provveduto ad inserire nel sito INTERNET dell’Istituto due nuovi “link” denominati:

1) Denuncia nominativa degli assicurati a seguito di regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari (L.189/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed alle modalità da seguire per la denuncia nominativa degli extracomunitari regolarizzati per effetto della legge n. 189/2002, sono disponibili e, quindi, scaricabili due distinti moduli fax a lettura automatizzata.

Con il primo modulo intestato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari, il datore di lavoro, che al momento della stipula del contratto di soggiorno (cfr. circolare n. 58/2002) sia già a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

a) codice fiscale del datore di lavoro dichiarante;
b) codice fiscale del lavoratore regolarizzato;
c) numero della posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore, che in questo caso (colf e badanti) è uguale a otto volte il numero 9 (99999999);
d) data di stipula del contratto di soggiorno o data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro al momento della stipula del contratto di soggiorno non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di Colf e Badanti extracomunitari mancanti di codice fiscale e dovrà, quindi, indicare al posto del codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di cui ai precedenti punti a), c) e d).

2) Denuncia nominativa degli assicurati a seguito di regolarizzazione di Lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori (D.L. 195/2002) nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed alle modalità da seguire per la denuncia nominativa degli extracomunitari regolarizzati per effetto del decreto-legge n. 195/2002, sono disponibili e, quindi, scaricabili due distinti moduli fax a lettura automatizzata.

Con il primo modulo intestato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori, il datore di lavoro, che al momento della presentazione della “denuncia di iscrizione” all’INAIL, sia già a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

a) codice fiscale del datore di lavoro dichiarante;
b) codice fiscale del lavoratore regolarizzato;
c) numero della posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore;
d) data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro, che al momento della presentazione della “denuncia di iscrizione” all’INAIL, non sia ancora a conoscenza del codice fiscale del lavoratore, potrà utilizzare il modulo denominato modello di denuncia nominativa fax a lettura automatizzata per la regolarizzazione di lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori mancanti di codice fiscale e dovrà, quindi, indicare al posto del codice fiscale dell’assicurato: il cognome , il nome, il sesso, la data di nascita e il codice della nazione di appartenenza, ferma restando la compilazione dei campi di cui ai precedenti punti a), c) e d).

Si precisa che, a seguito di accordi intervenuti con i Ministeri vigilanti, l’acquisizione dei dati relativi a tali tipologie di DNA dovrà avvenire in tempo reale.

Pertanto, in caso di presentazione di denuncia nominativa per colf e badanti extracomunitari nonché per lavoratori subordinati extracomunitari di altri settori, le Sedi dovranno trasmetterla immediatamente al FAX centrale 800.657.657.

* * *

Si fa, comunque, riserva di più precise e dettagliate istruzioni non appena verrà emanata la legge di conversione del decreto-legge n. 195/2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Dott. Ennio Di Luca

tratto dal sito www.inail.it