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Circolare Inps n. 36 del 19 marzo 2008

Assegno nucleo familiare

Si forniscono istruzioni in merito all’erogazione dell’assegno per il nucleo
familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta.

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare, nell’ipotesi di figli naturali riconosciuti da
entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli,
titolare di una propria posizione tutelata
(v. circolare n. 48 del 19 febbraio 1992).

A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in linea
con l’ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a fornire tutela a quei
nuclei che a tutt’oggi ne risultano privi perché il genitore naturale convivente con i figli non
è titolare di una propria posizione.

Si forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell’assegno per
il nucleo familiare nell’ipotesi di cui trattasi.

E’ stato riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il diritto
all’assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a
prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.

Ciò non di meno appare in linea con l’ordinamento esistente consentire che, in caso di figli
naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole
possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro
dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in
considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.

Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata,
non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo
familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà
erogata direttamente al genitore convivente
.

In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo
all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda, non dovrà indicare
l’ammontare e la natura dei propri redditi , ma dovrà allegare alla domanda stessa una
dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con
i figli.

Il modello ANF/FN è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.
Poichè la prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi di tale genitore
convivente con l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà
dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo da lui formato
con i figli del lavoratore richiedente e dovrà inoltre fornire indicazione circa i dati necessari
al pagamento della prestazione.

Il soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo
familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti),al
quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la prestazione al genitore
naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione
dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.
Tale criterio troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.