Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare Inps n. 41 del 3 aprile 2008

Direzione Centrale Entrate Contributive, Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Oggetto:
Articolo 3, comma 8, della legge n. 398/1987. Esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.

Sommario:
Il diritto all’esonero dall’adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti l’esonero sono tenuti all’adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero. Gli oneri saranno rimborsati a seguito della presentazione di idonea certificazione proveniente dall’ente previdenziale estero.

Come noto, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani (art. 37 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827- cfr. circolare n. 122 dell’8 luglio 2003).

Eccezioni al principio di territorialità sono previste dall’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, che prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e Finanze “esonerare dall’obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze”.

Per prevenire situazioni di evasione degli obblighi contributivi per i lavoratori extracomunitari in questione il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha definito, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, una nuova e più rigorosa prassi applicativa di tale disposizione.

Secondo la prassi amministrativa finora seguita, l’esonero dall’adempimento degli obblighi contributivi decorreva dalla data di presentazione della relativa domanda.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e le altre amministrazioni coinvolte hanno stabilito che, in attesa del decreto di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno, comunque, provvedere al versamento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia.

Pertanto, il datore di lavoro interessato, per ottenere il rimborso della contribuzione versata in Italia, deve presentare una certificazione proveniente dall’ente assicuratore estero, che attesti l’avvenuto adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore interessato, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l’esonero. La certificazione deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 33, comma 2, del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato).

Si precisa, peraltro, che:
– l’esonero può riguardare soltanto le forme assicurative contemplate nel decreto interministeriale;
– è operante solo con riferimento ai periodi assicurativi indicati nello stesso;
– riguarda un numero di lavoratori pari a quello indicato nel decreto;
– è concesso nominativamente per i lavoratori indicati nell’elenco costituente parte integrante del decreto. L’azienda richiedente, tuttavia, può sostituire i lavoratori, nell’arco del periodo di tempo per il quale l’esonero è stato consentito, previa comunicazione dei nuovi nominativi al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e all’Istituto.

Inoltre, si evidenzia che, essendo in vigore dal 1° gennaio 2007 il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (vedi circolare n. 35 del 7 febbraio 2007), per questi due Stati le presenti istruzioni trovano applicazione solo con riferimento a periodi contributivi che si collocano fino al 31 dicembre 2006.

Non trovano, invece, applicazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in base al regolamento (C.E.) n. 859 del 14 maggio 2003 (vedi, in particolare, la circolare n. 118 del 1° luglio 2003).

Infatti, i lavoratori extracomunitari, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia, che soddisfano le condizioni previste dal regolamento n. 859/2003 sono assoggettati alla legislazione italiana in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971.

A seguito del decreto interministeriale di esonero, i datori di lavoro possono presentare domanda di rimborso delle contribuzioni versate in Italia. Come già detto, le domande possono riguardare solo i periodi assicurativi in relazione ai quali il decreto stesso ha concesso l’esonero.

Le domande non possono essere presentate prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Verificata la certificazione allegata, le direzioni dell’Istituto provvederanno al rimborso degli oneri assicurativi entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, utilizzando la procedura DM10/VIG e SA/VIG (o EMENS)

Si precisa che la retribuzione da prendere a riferimento, ai fini del calcolo della contribuzione da versare in pendenza della procedura, è quella prevista dalle vigenti disposizioni in materia di minimale, sia legale che contrattuale, di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in base al settore di impiego del lavoratore in territorio italiano. Pertanto, tale retribuzione va individuata a prescindere dalle retribuzioni dovute ai lavoratori in base al contratto di lavoro loro applicabile nel Paese di provenienza.


Allegato 1

D.P.R. 445/2000
Art. 33

Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l’articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.