Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare Ministero del Lavoro e politiche sociali n.3/2003 del 12/02/03

Indicazioni operative per l’applicazione dei flussi migratori del 2003 e la proroga del decreto flussi 2002

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

Prot. n. 294/16

Allegati n. 3

CIRCOLARE N. 3/2003

Roma, 12 Febbraio 2003
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma
Al Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro – Roma
All’ INPS–Direzione Generale Roma

OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti rispettivamente: 1) proroga dei termini dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 25 del 31.01.2003 sono stati pubblicati gli allegati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).

1) Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l’anno 2002 dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze – avanzate da parte dei datori di lavoro interessati – di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002, nonché delle richieste degli interessati – da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane – di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all’art. 1 dello stesso D.P.C.M.

Con particolare riferimento all’articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilità in quota per conversioni del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalità con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale.

2) Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali per l’anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:

– cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;

– cittadini provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l’Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;

– cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione già contenuta nel citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;

– tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l’anno 2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno soltanto dei due anni.

Ai fini dell’immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.

Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l’avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, è consentita l’acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell’anno 2001 e 2002.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell’ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell’esaurimento della quota massima sopraindicata. Si ricorda, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.

Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell’invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002.