Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare Ministero dell’Interno 3 novembre 2007 n. 555/410

Oggetto: Decreto Legge 1 Novembre 2007, n.181, recante “Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza”

Con la presente circolare il Ministero dell’Interno evidenzia le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Decreto Legge 1 Novembre 2007, n.181.

– Attribuzione ai Prefetti della competenza in merito all’adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza (art. 20, comma7 bis);

– Introduzione della misura dell’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza – così come definiti dal comma 7 ter dell’articolo 20 novellato – la cui adozione è attribuita ai Prefetti con la sola eccezione dei casi in cui il provvedimento debba essere emesso nei confronti di cittadini dell’Unione che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni. Questi ultimi provvedimenti sono, infatti, attribuiti alla competenza del Ministro dell’Interno unitamente a quelli per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

– Obbligo per i Questori di dare immediata esecuzione ai provvedimenti di allontanamento adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per motivi di sicurezza dello Stato (art. 20, commi 7bis e 9);

– Inasprimento del regime sanzionatorio previsto per la violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale mediante la trasformazione della fattispecie di reato da contravvenzione in delitto punito con la reclusione fino a tre anni (art. 20, comma 8);

– Previsione, nell’ipotesi di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21, comma 1), della consegna all’interessato di una attestazione di adempimento all’allontanamento stesso – secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro degli Affari Esteri in via di adozione – da presentare al Consolato italiano del paese di cittadinanza del destinatario (art. 21, comma 2).

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