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Circolare Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2006

Validazione visti d’ingresso per ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Serve solo per exta U.E.

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo

Roma 19 dicembre 2006

Oggetto: Visti d’ingresso per ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Procedura di validazione

Si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha impartito nuove disposizioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari in merito al procedimento della “validazione ai fini del ricongiungimento familiare”.

In particolare è stato stabilito che le nostre Rappresentanze all’estero accettino unicamente istanze presentate così come disposto all’art.6 del DPR 394/1999, dai soggetti di cui all’art.28, c1 del TU 286/1998 (cittadini stranieri), in favore dei congiunti di cui all’art 29, c!, e non accolgano più istanze di validazione presentate da cittadini comunitari in favore dei quali trovano applicazione norme più favorevoli (art. 28, c2 del TU 286/1998)

Nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 6 del DPR 334, le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane accettano, quindi, esclusivamente istanze di “validazione ai fini del ricongiungimento familiare” presentate ai fini della successiva richiesta di nullaosta presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione, mentre non accolgono più istanze di validazione presentate (da cittadini italiani, comunitari o stranieri) ai fini del riconoscimento di eventuali “coesioni familiari”, da effettuarsi direttamente in Territorio Nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri ha altresì precisato che la minore età dei figli ricongiungendi deve essere dagli stessi posseduta all’atto della presentazione (o al momento della richiesta di appuntamento per la presentazione, anche agli eventuali “call center”) dell’istanza di “validazione” dell’atto di nascita straniero all’Ufficio Visti.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari istruiscono ora le richieste di visto d’ingresso per “familiari a seguito” o per “ricongiungimento familiare” in favore di congiunti cittadini stranieri, solo in presenza di nulla osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l’immigrazione a fronte di documentazione regolarmente “validata” dagli Uffici Visti, mentre non possono più essere accolte – come invece avvenuto fino ad ora – istanze corredate da nulla osta non emessi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia d’immigrazione.

Si avverte, infine, che i nulla osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l’immigrazione vengono accettati dagli Uffici Visti solo se trasmessi telepaticamente. Per quanto attiene alle Questure che operano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, invece, gli Uffici Visti possono accettare domande di visto solo in presenza di nulla osta trasmessi via fax dalle stesse Questure.

Il Direttore Centrale
Marchione