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Circolare Ministero dell’Interno n.22/07 del 7 novembre 2007

Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia

Circolare del Ministero dell’Interno
Prot. K64.2/13
Circolare n.22/07
7 novembre 2007

[…]

OGGETTO: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia.
Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L’entità del fenomeno migratorio che ha coinvolto l’Italia negli ultimi anni ha determinato un consistente aumento di nascite di bambini stranieri che chiedono, una volta divenuti maggiorenni, di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.

L’acquisizione dello status civitatis del Paese in cui sono nati, del quale si sentono parte per aveme assunto cultura e stile di vita diventa, quindi, il momento conclusivo di un delicato percorso di pieno inserimento nella collettività.

Nei prossimi anni il vero protagonista dell’integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova “identità” a fronte di due diversi modelli di
riferimento, spesso molto distanti tra di loro, quello ereditato dal Paese di origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine.

In considerazione di quanto sopra, assume particolare importanza l’art. 4, comma 2
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età.

Il periodo di residenza da considerarsi ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana
ai sensi dell’art. l del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 è quello di “residenza legale”. Ciò significa che l’interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell’anagrafe del Comune di
residenza.

Prima del compimento del 19° anno il predetto, com’è noto, deve presentare al
Comune competente per residenza la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, come prescritto dall’ art. 23 della citata legge, allegando a tale dichiarazione i documenti indicati all’art. 3, comma 4 del D.P.R. 572/93, vale a dire atto di nascita e documentazione relativa alla residenza.

Inoltre ai sensi dell’art. 14 del predetto D.P.R. 572/1993 le dichiarazioni di volontà
dirette all’ acquisizione della cittadinanza italiana devono essere corredate anche da eventuali altri documenti necessari a dimostrare che l’aspirante cittadino si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento del nostro status civitatis.

Alcuni Comuni hanno rilevato – ed il fenomeno è aumentato negli ultimi tempi – che
alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto – o lo hanno fatto in ritardo – all’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.

In mancanza di tale requisito non è stata ritenuta possibile l’ acquisizione del nostro
status civitatis.

Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4, comma
2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93 sopracitati, che meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno
. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del Governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore.

Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K.60.1 del
5 gennaio 2007, si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc).

L’iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al
momento della nascita e quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.

Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del
permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007.

I criteri forniti, volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento
per i bambini stranieri nati nel nostro territorio, completano l’orientamento espresso con la circolare K.69/89 del 18 febbraio 1997, che aveva già indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia, ai fini dell’applicazione del citato art.4, comma 2.

Scarica il testo completo della circolare.