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Circolare congiunta n.1

Decreto flussi 2006 : Sportello Unico per l’Immigrazione – Smaltimento delle Procedure

Ministero dell’Interno

Ministero della Solidarietà Sociale

Roma, 24 ottobre 2006-10-27
Circolare n.1
Prot.n. 3761 Min.Interno
Prot.n. 23/11/1334/06.01 Min.Sol.Sociale

Ai Sigg.ri Prefetti
Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo
Per la Provincia Autonoma di
Trento

Al Sig. Commissario del Governo
Per la Provincia Autonoma di
Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d’Aosta
Aosta

Ai Sigg. Questori
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali
Del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali
Del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Sportello Unico per l’Immigrazione – Smaltimento delle Procedure

Con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13 maggio 2006, sono state impartite disposizioni concernenti le modalità di funzionamento degli Sportelli Unici per l’Immigrazione quali referenti istituzionali e decisionali dei procedimenti in materia di assunzione dei lavoratori extracomunitari e di ricongiungimento familiare.
Come è noto, in considerazione dell’elevato numero di domande presentate dai datori di lavoro con l’entrata in vigore del decreto flussi per l’anno 2006, il Governo ha deciso di avvalersi della possibilità – prevista dal Testo unico per l’immigrazione – di emanare un secondo decreto flussi per l’anno 2006 che consentirà il rilascio di altri 350.000 nulla osta all’assunzione di lavoratori extracomunitari non stagionali oltre quelli previsti dal primo provvedimento, prendendo in considerazione le domande valide presentate entro il 21 luglio 2006.
Il notevole incremento delle pratiche da trattare rende, quindi, urgente la necessità di adottare correttivi all’iter procedurale – modificando in parte le direttive già impartite con la citata circolare – al fine di accelerare al massimo la conclusione delle procedure.
In primo luogo appare utile che la conclusione dei procedimenti avvenga, con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico, senza la preventiva riunione convocata dallo stesso.
Tale riunione potrebbe essere mantenuta salvo solo nei casi di pareri negativi, laddove si riavvisi la necessità di esaminare collegialmente le motivazioni alla base del diniego.
Inoltre, si ritiene che debbano essere utilizzate il più possibile le autocertificazioni dei datori di lavoro, limitando le richieste di integrazione di documenti alle situazioni di incompletezza di dati, di errori o di forti dubbi sulla validità delle indicazioni presenti sulle domande.
Al riguardo, si evidenzia come tali integrazioni debbano essere ridotte al minimo, anche in considerazione delle dichiarazioni già rese e sottoscritte, nei moduli di richiesta, dai datori di lavoro.
Il Ministero dell’Interno provvederà ad effettuare sui singoli Sportelli unici un monitoraggio costante e puntuale di tutte le fasi del procedimento, anche al fine di conoscere e risolvere eventuali criticità che possano emergere in sede locale e che rallentino l’iter procedurale.
Si ribadisce, infine, che i competenti uffici del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale convocheranno periodicamente l’apposito tavolo tecnico per affrontare le ulteriori problematiche che potranno sorgere.

Il Ministro dell’interno

Il Ministero della Solidarietà Sociale

martedi 24 ottobre 2006