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Circolare congiunta n.3 del 4 gennaio 2007, Ministero Interno e Solidarietà Sociale

Circolare esplicativa su ricongiungimento familiare e acceso al lavoro di cittadini rumeni e bulgari

Ministero dell’Interno
Ministero della Solidarietà Sociale

Circolare n. 3

Prot. n. 0000035 Min. Interno
Prot. n. 23/II/6/06 Min. Sol. Sociale

Destinatari

Oggetto: Ingresso nell’Unione Europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria. Procedure presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione

Di seguito alla circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006 emanata dai Ministri dell’Interno della Solidarietà Sociale, si forniscono indicazioni sulle procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l’accesso al lavoro subordinato.

Ricongiungimento familiare
In applicazione della libera circolazione nel territorio dell’UE in vigore dal 1° gennaio 2007 per i cittadini indicati in oggetto, non è più necessario per gli stessi richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare con i propri congiunti.
Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione dai cittadini rumeni e bulgari a favore dei propri familiari si intendono archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà in automatico all’archiviazione digitale delle stesse.
L’ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene disciplinato dal D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modiche ed integrazioni attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio di nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Accesso al lavoro subordinato
Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell’ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari per l’anno 2006 per i seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, nonché per lavoro stagionale devono intendersi archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà in automatico all’archiviazione digitale delle stesse.
Analogamente, le richieste di nulla osta presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 27 del TU sull’immigrazione si intendono archiviate in considerazione della particolare natura delle prestazioni lavorative che rientrano nella tipologia del lavoro altamente qualificato.
I datori di lavoro che intendano procedere all’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari che rientrano nelle predette tipologie di lavoro dovranno, pertanto, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l’Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali.
I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

Le richieste di nulla osta al lavoro già presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione che non rientrano nelle tipologie di lavoro sopra indicate verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari.
Si chiarisce che per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche.
Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso del nulla osta non deve richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine, bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite uffici postali.

A partire dal 1° gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio adottato dal Governo italiano, i datori di lavoro che intendano assumere cittadini rumeni o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori precedentemente indicati e che non rientrano nei casi previsti dall’articolo 27 del Testo Unico sull’immigrazione, devono presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione – mediante spedizione postale (raccomandata A/R) – utilizzando l’apposito modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata sopra descritta.

Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, in considerazione dei rapporti di collaborazione stabiliti con gli Sportelli Unici per l’Immigrazione anche a seguito della stipula del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2006, è consentita la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l’accesso a internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.