Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero degli Interni n. 28 del 23 dicembre 2002

Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana

AI SIGG. PREFFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ROMA
AL MINISTERO PER GLI ITALIANI NEL MONDO ROMA
E, p.c.:
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA ROMA
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl STATO CIVILE E DI ANAGRAFE CASTEL S. PIETRO TERME
ALLA DE.A. – Demografici Associati – Amministrazione Comunale – CASCINA (PI)

Oggetto: iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

E’ stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento il differente comportamento tenuto dagli Uffici demografici comunali in merito alla iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”.

Pertanto, dopo un approfondito esame della problematica si ritiene di dover impartire la seguente disposizione, ai fine di garantire la parità di trattamento dei soggetti interessati e di evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando le procedure previste.

E pertanto, ribadendo l’orientamento già espresso in altre occasioni, si ritiene che si debba procedere all’iscrizione nei registri anagrafici del discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.

D’altra parte dal contesto generale del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento di attuazione dello stesso adottato con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli stranieri in possesso dl regolare permesso dl soggiorno possono essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, a prescindere dalla durata dei permesso stesso, come si evince dall’art. 6, c. 7 del citato d.Lgs n. 286/1998.

Ai Signori Prefetti si chiede di voler comunicare ai Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)