Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero degli Interni n. 300 del 2000

Permesso di soggiorno per "motivi di giustizia"

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

Roma, 2 dicembre 2000

Oggetto: Decreto del D.P.C.M. 8 febbraio 2000 recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2000 – Art. 39 comma del D.P.R. 394 /1999. Quesito Permesso di soggiorno per “motivi di giustizia”.

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Sono pervenuti a questo dicastero alcuni quesiti concernenti l’ambito di applicazione dell’art 39co.7 de3l D.P.R. e il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai detenuti ammessi al lavoro fuori dal carcere in ordine ai quali si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Con riferimento alla possibilità di consentire la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di giustizia o richiesta d’asilo in applicazione del disposto di cui all’art. 39 comma del D.P.R. 394 /1999, nel richiamare le direttive in merito all’attuale disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia fornite con circolare N. 300. C/2000/359/P/12.214.6/1^ DIV. del 3.7.2000. si ritiene di non poter accedere alla tesi della convertibilità di dette autorizzazioni di solito di brevissima durata, e comunque, risolutivamente condizionate alla decisione di merito all’Autorità giudiziaria nell’un caso o della Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di rifugiato nell’ipotesi del permesso di soggiorno per attesa asilo.

Riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire ex se un’autorizzazione a permanere nel territorio nazionale.

Peraltro la possibilità, per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n. 27/93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro – rilasciato dagli Uffici provinciali del Lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicati nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio de quo.

Si chiarisce in fine, che il permesso di soggiorno per lavoro “autonomo” concesso ex art. 39 co. 7 del Regolamento di attuazione può essere rilasciato solo nell’ambito delle quote definite annualmente a norma dell’art. 3 co. 4 del T.U.

Pertanto, una volta effettuata la conversione di cui al citato art. 39 il titolo in parola è utilizzabile, come previsto dagli art. 6 co. 1 del T.U. E 14 DEL Reg. att. anche per le altre attività consentite. Detta mobilità del lavoratore, espressamente contemplata dal legislatore, non vanifica la programmazione dei flussi in quanto le relative quote d’ingresso per lavoro sono valutate tenendo conto anche dei rilasci dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, nonché delle conversioni per lavoro effettuate nel corso dell’anno e di ogni altro tipo di permesso che legittimamente consenta di lavorare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa