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Circolare del Ministero degli Interni n. 32/2004

Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti

Roma, 12 Luglio 2004

Prot. n. 04007115/15100/325

Roma,

CIRCOLARE N. 32 (2004)

AI SIGGRI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
39100 BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
38100 TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
11100 AOSTA

e, per conoscenza:

ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16

00184 R O M A
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA
REGIONE SICILIA
90100 PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA
REGIONE SARDEGNA
09100 CAGLIARI
AL GABINETTO DEL MINISTRO
S E D E
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
S E D E
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE
S E D E
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n.46
00186 R O M A
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35/E-F
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
ALLA De.A. – Demografici Associati – c/o
Amministrazione Comunale – V.le Comaschi n. 1160
56021 CASCINA (PI)
AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
S E D E

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato – Sezione I – n. 5453/03 del 4.2.2004 – Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.

Con circolare del 19 giugno 2003, venne evidenziata l’esigenza che per procedere all’iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da stranieri regolarmente residenti, l’Ufficiale di anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni di stato civile concernenti la nascita, anzicché effettuare automaticamente l’iscrizione nei registri della popolazione residente, richiedesse ai genitori la preventiva iscrizione del minore nel titolo di soggiorno di uno di essi.
In sede di attuazione, l’orientamento ministeriale di cui si è detto ha, tuttavia, ingenerato problemi cui hanno fatto seguito richieste di chiarimenti.
Da parte degli Uffici direttamente interessati veniva, infatti, rappresentato che l’indirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 223/1989, rilevando che, una volta ricevuta la comunicazione dall’Ufficiale di Stato Civile, quello di Anagrafe non poteva ritardare la registrazione, salvo l’evenienza in cui dovesse effettuare gli accertamenti di ufficio.
Attesa la rilevanza delle argomentazioni addotte e la necessità di pervenire ad una univoca e puntuale linea interpretativa, si è ravvisata l’opportunità di sottoporre la questione al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.
L’Alto Consesso ha, innanzitutto, confermato che, coerentemente ai principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998).
Da siffatto regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessità dell’inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell’iscrizione anagrafica del minore stesso, la quale consegue, invece, direttamente dalla nascita (art. 7, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 223 del 1989) ed è normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine (art. 13 d.P.R. n. 223 del 1989) dallo straniero già regolarmente residente nel comune ed avente, quindi, in esso, dimora abituale (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 223 del 1989).
Tanto ha ritenuto l’Alto Consesso sulla base della considerazione che l’iscrizione anagrafica del minore nato da stranieri regolarmente residenti in Italia, e cioè da stranieri già inclusi nel registro della popolazione residente di un determinato comune, in quanto abitualmente dimoranti, non può equipararsi sostanzialmente all’iscrizione anagrafica dello straniero maggiorenne regolarmente soggiornante.
Per quest’ultimo, infatti, ai fini dell’inserimento nel registro della popolazione residente, è necessario il possesso del permesso o della carta di soggiorno, in quanto lo straniero regolarmente soggiornante è, appunto, quello che ha conseguito i predetti titoli abilitativi, mentre per il minore, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, non è richiesto un autonomo titolo di soggiorno, ma è sufficiente quello di uno dei genitori, nel quale egli viene, appunto, iscritto.
Alla luce del cennato parere, quindi, l’iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989 e l’Ufficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all’art. 17 del medesimo regolamento, salvo l’evenienza in cui debbano essere effettuati gli accertamenti d’ufficio.
Il parere del Consiglio di Stato è, comunque, consultabile sul sito www.servizidemografici.interno.it. Area anagrafe – settore normativa.
Si prega di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.
Si ringrazia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)