Con la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 aprile 2012 vengono ripartite territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.
In base al DPCM del 13 marzo 2012, la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. Ad integrazione di quanto già indicato nella circolare congiunta (Ministero Interno - Ministero del Lavoro) del 20 marzo 2012, i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi sopra elencati, maturano - in base a quanto previsto dalla legislazione vigente - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
A far data dal 21 marzo 2012 è già possibile, seguendo le indicazioni contenute sul sito del Ministero dell’Interno, compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro, che potranno essere inviate a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato DPCM, della quale sarà data comunicazione sul sito del Ministero dell’Interno e sulla home page del sito del Ministero del Lavoro.
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