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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 18 gennaio 2013

Riforma del lavoro - Lavoro accessorio e rinnovo del permesso di soggiorno. Legge. n. 92/2012

La circolare in esame interviene fornendo indicazioni riguardanti il lavoro accessorio così come modificato dalla cosiddetta riforma Fornero.
In particolare, quanto alle possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di lavoro accessorio, la circolare specifica che “nell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 il Legislatore prevede che il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio“ è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”.

Tuttavia” – dice la circolare – “lo stesso compenso può essere utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Lo stesso art. 70 novellato stabilisce infatti che “i compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Secondo il ministero però – ”sul punto occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 “il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 394/1999 (come modificato dal D.P.R. n.
334/2004) “ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno (…) la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo”
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Ed ancora il Ministero afferma che – “si segnala che normalmente non viene considerato possibile un rinnovo con una busta paga inferiore ai € 439 mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all’importo del minimo dell’assegno sociale” – portando poi ad esempio una sentenza del Tar Piemonte dell’anno 2004 che era invece intervenuta in un caso di lavorotore autonomo.

Va ricordato che la giurisprudenza ha più volte affermato l’impossibilità, per l’amministrazione, di utilizzare in via automatica, quale condizione per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, limporto fissato dall’art 29 in materia di ricongiungimento familiare dovendoci invece produrre una valutazione sulla situazione complessiva dell’interessato, sulla pregressa storia lavorativa e soprattutto sulle prospettive reddituali future (come nel caso di contratti a tempo determinato). Inoltre, con l’introduzione del decreto legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007 che ha recepito la Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto l’obbligo da parte dell’amministrazione, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, di produrre una valutazione sulla natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e sull’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonchésulla durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tale valutazione dovrà essere prodotta anche nel caso di straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in quanto “le situazioni familiari costituitesi o in via di regolarizzazione in Italia sono pienamente assimilabili alla situazione di ricongiungimento familiare” (CDS 1834/2012)

Pertanto, possiamo ritenere discutibile l’interpretazione del Ministero proposta anche in questa circolare che punta a fissare il tetto minimo dell’importo annuo dell’assegno sociale quale condizione per il rinnovo.
Più rigidi invece i criteri a cui dovrà rispondere il titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo che dovrà invece dimostrare in sede di rinnovo un reddito superiore o pari al minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria anche se in ogni caso, anche in questa situazione, trovano applicazione le attenuazioni previste dall’art 5 comma 5 del Testo Unico.

Ma come inquadrare allora i rapporti di lavoro “meramente occasionale” in sede di rinnovo del permesso di soggiorno?
Secondo la circolare del Ministero del Lavoro “ciò che rileva è la circostanza secondo cui la nozione di lavoro accessorio appare oggi oggettivamente delineata proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente, circostanza questa che finisce per assumere una valenza definitoria dell’istituto.
Secondo tale impostazione il riferimento all’attività “meramente” accessoria non è altro che una sottolineatura che ribadisce, considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, la sostanziale occasionalità delle prestazioni, certamente non in grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso.

Sarà utile quindi monitorare il comportamento delle Questure in sede di rinnovo del permesso di soggiorno quando il lavoratore possa contare solamente su un reddito prodotto da “lavoro accessorio” che secondo la definizione stessa del Ministero del Lavoro non costituisce risorsa sufficiente al sostentamento economico, in relazione a quanto finora stabilito dalla giurisprudenza ed alle garanzie sancite dal Testo Unico Immigrazione.

Si tratta di comprendere quanti e quali elementi possano delineare una situazione soggettiva in grado di fornire garanzie per un futuro positivo inserimento lavorativo del lavoratore straniero che, in questo momento di forte crisi economica, (come afferma lo stesso rapporto del Ministero del Lavoro sulle tipolgie occupazionali degli stranieri in Italia) è spesso caratterizzata dalla stipula di forme contrattuali “precarie” tra le quali, non è facile immaginare, potremmo riscontrare una crescita importante di forme di lavoro accessorio.

La legge, lo ricordiamo, va sempre interpretata alla luce della realtà alla quale si riferisce. Per questo motivo crediamo sarebbe assolutamente illegittima una prassi che automaticamente escluda dalla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno chi può contare solo sul reddito da lavoro accessorio.
Appare alquanto probabile che, in caso di diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno possano essere fatti valere, in sede di giudizio, elementi utili al fine di risolvere la controversia in favore del lavoratore.

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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 del 18 gennaio 2013