Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Immigrazione
Circolare n. 16/2005
Roma, 22 aprile 2005
Alle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano – Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp. Lavoro Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento – Dip.to Servizi Sociali – Servizio Lavoro Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G. – Servizio per il lavoro Trieste
Alla Regione Siciliana – Assessorato al Lavoro – Uff. Reg.le Lavoro – Ispett. Reg.le Lavoro Palermo
e, p.c.
Agli Assessorati Regionali al lavoro Loro Sedi
Ministero degli Affari Esteri: Gabinetto del Ministro – D.G.I.E.P.M.- Uff. VI ° – Centro Visti Roma
Al Ministero dell’Interno: Gabinetto del Ministro – Dip. della Pubblica Sicurezza – Direz. C.le dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Direz. C.le per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo Roma
All’INPS – Direzione Generale Roma
OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.04.2005, n. 3426: “Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005”.
I. Contenuto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri: le quote di ingresso
Si comunica che in data 22.04.2005 è stata emanata l’allegata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005”.
La citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 20.000 lavoratori stranieri extracomunitari stagionali da ammettere nel territorio dello Stato.
La quota di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali riguarda:
– cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
– cittadini di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, nonché dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;
– cittadini stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.
II. Richieste di autorizzazione al lavoro
Per le modalità d’applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3426 si fa presente che la quota di lavoratori stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale si riferisce alle domande di autorizzazione al lavoro stagionale presentate a partire dal 3 febbraio 2005 alle Direzioni Provinciali del Lavoro con le modalità di presentazione indicate nelle precedenti circolari.
Le domande di autorizzazione al lavoro stagionale, anche se presentate prima dell’adozione dell’Ordinanza, prive della firma del lavoratore sul contratto di lavoro possono essere utilmente collocate nelle graduatorie ed accolte, in quanto il perfezionamento del contratto può avvenire successivamente all’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale.
Ne consegue che vanno prese in considerazione le domande giacenti presso le DPL e rimaste inevase per mancanza di quote disponibili e le nuove domande presentate alle DPL successivamente all’emanazione dell’Ordinanza con le modalità di presentazione indicate nelle precedenti circolari.
III. Distribuzione della quota di ingressi per lavoro stagionale
Ai fini dell’immediata attuazione dell’Ordinanza, tenuto conto dei fabbisogni individuati sulla base delle domande pervenute alle singole DPL, è stata effettuata come da prospetto (Allegato 1) la distribuzione tra le Regioni e le Province Autonome della quota di ingressi per lavoro stagionale.
Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, per consentire l’immediato rilascio delle relative autorizzazioni.
La quota complessiva di lavoratori stranieri extracomunitari stagionali distribuita alle DRL è nella misura di 16.000 unità. La restante parte, pari a 4.000 unità, viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio per far fronte ad eventuali successive esigenze.
IV. Ulteriori indicazioni operative
Per la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione, gli Uffici dovranno continuare ad avvalersi dell’applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari (S.I.L.E.N.).
Il Direttore Generale
firmato: G. M. Silveri