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Home » Archivio legislativo » Normativa italiana » Circolari » Circolari del Ministero del Lavoro
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Circolare del Ministero del Lavoro n 44 del 15 novembre 2004

Flussi d’ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro subordinato non stagionale programmati, relativamente all’anno 2004, con il DPCM 19.12.2003; parziale redistribuzione delle quote residue

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell’immigrazione

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
. Gabinetto del Ministro
. D.G.I.E.P.M.-Uff. VI – Centro Visti Roma
Al Ministero dell’Interno
. Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Roma
Al Ministero delle politiche agricole e forestali-Gabinetto del Ministro Roma
All’ INPS–Direzione Generale Roma

Prot. n.: Serv/ 689 /SDG IMM/ 04

Allegati: 1 (DPCM 8 ottobre 2004)

Oggetto: Disposizioni applicative relative al DPCM 8.10.2004, recante "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004".

CIRCOLARE N. 43/2004

Si comunica che in data 2.11.2004 è stato registrato alla Corte dei Conti l’ allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.10.2004 (allegato 1).

Il DPCM realizza un ulteriore intervento di programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del DPCM 20.4.2004, l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

L’intervento, effettuato per soddisfare il fabbisogno di lavoro stagionale, specialmente del settore dell’agricoltura, integra la programmazione inizialmente operata per l’anno in corso con il DPCM 20.4.2004 mediante il quale è stata fissata in favore dei cittadini neocomunitari la quota di 20.000 ingressi per lavoro subordinato, da tempo esaurita.

In particolare, il DPCM dell’8.10.2004 stabilisce per il corrente anno una ulteriore quota di 16.000 ingressi per lavoro stagionale.

La quota non sarà ripartita a livello regionale e, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi della procedura (Gestore del contatore unico nazionale) -già usata per l’utilizzo delle quote programmate con il DPCM 20.4.2004- messa a disposizione degli uffici periferici nel sito intranet (http://inwelfare/gcun) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).

Il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalità semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28.4.2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.

L’inoltro della richiesta di autorizzazione, da effettuarsi esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti oltre alla data anche l’orario dell’ invio, sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del DPCM 8.10.2004 nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.

La quota fissata con il DPCM 8.10.2004 può essere utilizzata esclusivamente per autorizzazioni al lavoro stagionale da rilasciare in accoglimento di domande inoltrate nel rispetto del termine iniziale come sopra stabilito. Sulla sua base non potranno essere concesse autorizzazioni in evasione di domande presentate con riferimento al precedente DPCM del 20.4.2004 e non accolte per esaurimento della quota corrispondente; pertanto, nel caso in cui persista il fabbisogno di manodopera stagionale, gli interessati devono presentare, per ragioni di ordine amministrativo, una nuova richiesta.

Il DPCM accorda particolare rilievo alle esigenze di manodopera stagionale provenienti dal settore dell’agricoltura. Per darvi adeguata attuazione, si dispone che per i primi venti giorni l’utilizzo della quota sia riservata all’evasione delle richieste di assunzione di lavoratori stagionali da effettuare nel settore agricolo. A questo fine le DPL opereranno secondo le modalità ordinarie e, effettuate le verifiche preliminari, inseriranno nel sistema del contatore unico nazionale indifferentemente tutte le domande pervenute, sia quelle riguardanti il settore agricolo che quelle riguardanti settori diversi. Sarà l’applicazione informatica che provvederà a formare la prima graduatoria delle domande autorizzabili avendo riguardo a quelle inserite fino al ventesimo giorno successivo alla data fissata come termine iniziale per la loro spedizione e tenendo conto esclusivamente delle domande di assunzione riferite al settore agricolo. Le domande non ascrivibili al settore dell’agricoltura verranno considerate dal sistema soltanto ai fini del rilascio delle autorizzazioni che risulteranno ulteriormente concedibili. In occasione degli eventuali aggiornamenti della graduatoria successivi alla sua prima formazione, il contatore prenderà in considerazione, quindi, tutte le domande, anche quelle dei datori di lavoro non agricoli, e le graduerà secondo il normale criterio dell’ordine di spedizione.

Si raccomanda a codesti Uffici di effettuare le verifiche preliminari e l’inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalità alla procedura.

Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformità alla richiamata circolare n. 14/2004.

L’autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all’INPS e all’INAIL l’instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.

Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15.10.2004, l’autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato: Giuseppe Maurizio Silveri

[ 19 novembre 2004 ]
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