Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero del Lavoro n. 9682 del 4 maggio 2009

Ricongiungimento - Assicurazione Sanitaria

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008.

Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio DGRUERI.Vl./1.3.ba/20114/P del 19 novembre 2007 e DGRUERl.VI./1.3.ba/4537/P del 24 febbraio 2009 ed ai numerosi quesiti pervenuti dalle ASL e dalle Regioni sulla tematica in oggetto, per fornire i seguenti chiarimenti alla luce dell’interpretazione fornita dall’Ufficio Legislativo- Settore salute.

Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 286/98.

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del sessantacinquesimo anno di età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove disposizioni contenute nell’art. 29, comma 3, b-bis, sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Pertanto, gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data, non sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008.

Pertanto, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.
Si prega di portare a conoscenza degli uffici interessati il contenuto della presente nota informativa.