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Circolare del Ministero dell’Interno N.300.c/1999/13/P/12/214/18/1^div del 25/10/1999

Permesso per protezione sociale

OGGETTO: permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

L’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disciplina i presupposti
e le modalità di concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale, prevedendo che tale permesso sia rilasciato dal Questore in presenza
delle condizioni ivi descritte (situazione di violenza o di grave sfruttamento
dalla quale derivi pericolo per l’incolumità dello straniero, a causa dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminosa). La stessa norma
chiarisce che tali situazioni possono emergere sia da risultanze di procedimenti
penali, sia nel corso di attività svolte dai servizi sociali degli enti locali, in tal
modo superando la precedente disciplina che collegava la concessione di
questo speciale permesso di soggiorno esclusivamente alla collaborazione
offerta nell’ambito di un procedimento penale (cfr. art. 5 del Decreto Legge 13
settembre 1996, n. 477). Mla vigilia dell’emanazione del Regolamento di
attuazione, che pure reca una dettagliata disciplina dell’istituto “de quo”,
soprattutto con riguardo ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, si
ritiene indispensabile conferire univoca applicazione alla richiamata norma.
Tanto premesso, le SS.LL. avranno cura di verificare preliminarmente la
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18 del T.U. acquisendo la proposta del
Procuratore della Repubblica – nel caso in cui sia stato instaurato un
procedimento penale – o dei servizi sociali degli enti locali e, acquisito il parere
del Procuratore della Repubblica nell’ipotesi in cui la proposta provenga dai
citati servizi sociali, rilasceranno allo straniero un permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale, della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o
per il maggior periodo occorrente per esigenze di giustizia. In ogni caso dovrà
essere, preventivamente, verificata l’ammissione ad un programma di
assistenza e di integrazione sociale le cui modalità di partecipazione devono
essere comunicate, a norma dello stesso art. 18, al Sindaco a cura dell’Ente
proponente. Il citato titolo di soggiorno, che consente l’accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, andrà inserito al C.E.D. utilizzando la parola
chiave SPECI, giusta comunicazione a tutte le Questure del 16.6.1998.
Nell’ipotesi in cui lo straniero, nei cui confronti è stata motivatamente proposta
l’adozione di siffatta misura di protezione umanitaria, risulti destinatario di un
pregresso provvedimento di espulsione, si ritiene che lo stesso debba essere
sospeso a meno che non si tratti di espulsione disposta per motivi di ordine e
sicurezza pubblica. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative in
relazione alle previsioni dell’emanando Regolamento di attuazione.
IL CAPO DELLA POLlZIA