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Circolare del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2010

I titolari di Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Membro hanno diritti a un pds ordinario

Facendo seguito alle indicazioni diramate da questa Direzione Centrale con le circolari
n.400/A/2007/463/P/IO.2.2 e n.400/C/2008/2850/P/IO.2.2 datate, rispettivamente, 16 febbraio
2007 e 16 luglio 2008, ed in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla tipologia di
autorizzazione al soggiorno da rilasciare agli stranieri che, in possesso di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso da altro Stato membro, si
trasferiscono in Italia per un periodo superiore a tre mesi, si formulano le seguenti
considerazioni.
Come noto, l’articolo 9 bis, del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni,
introdotto dall’articolo 1, del d.lvo 8 gennaio 2007, n.3 “Attuazione della direttiva 2003/1
09/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”, prevede, al
comma l, che lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro dell ‘Unione europea e in corso di validità, possa
chiedere di soggiornare sul territorio nazionale, per le finalità specificamente elencate dal
legislatore.
Il comma 2 seguente integra la suddetta previsione, specificando che all’interessato, in questo
caso, debba essere concesso un permesso di soggiorno.
La norma, conforme ai principi comunitari, trova, infatti, rispondenza nell’ articolo 19 della
Direttiva, ove si chiarisce che il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo
periodo un titolo di soggiorno rinnovabile alla scadenza, qualora lo stesso ne abbia fatto
richiesta.
Dalla semplice lettura dei disposti normativi in esame, si rileva quindi che a tali stranieri
debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Chiaramente, una analoga autorizzazione al soggiorno, con durata identica a quella del
permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo, dovrà essere concessa anche in favore
degli eventuali familiari.
Le osservazioni finora esposte trovano riscontro, peraltro, nel comma 8 dello stesso articolo 9
bis, che disciplina l’eventuale rilascio, da parte del secondo Stato membro, di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; il comma in analisi, infatti, ne prevede la
concessione solo qualora lo straniero dimostri di possedere i requisiti specificamente indicati
nel precedente articolo 9, tra i quali è, senza dubbio, ricompresa la regolare presenza in Italia
da almeno cinque anni.
L’inequivocabile formulazione del suddetto comma è, peraltro, in linea con gli orientamenti
comunitari forniti, agli Stati membri, dall’articolo 23 della Direttiva.
Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per
eventuali, ulteriori chiarimenti.

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Circolare del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2010