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Circolare del Ministero dell’Interno del 22 maggio 2000 – Protezione sociale

Circolare N. 300.C/2000/334/P/12.214/18/1^DIV

AI
SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
E,p.c.: AI SIGG . PREFETTI DELLA
REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI

OGGETTO: Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Art. 18 del D.L.vo 286/98.
Di seguito alla circolare n. 300.C/2000/276/P/12.214/18 del 17 aprile
scorso, permanendo l’esigenza di conferire univoca applicazione all’art.18 del Testo Unico,
così come attuato dall’art.27, del D.P.R. 394/99, si reputa necessario fornire ulteriori
chiarimenti al fine di uniformare, allo stesso tempo snellendole, le procedure di rilascio del
permesso di soggiorno in oggetto. Per ciò che concerne la fase dell’iniziativa, risulta
agevolmente dal richiamato disposto normativo che, ricorrendo le circostanze di cui
all’art.18 del Testo Unico, il permesso di soggiorno in questione è rilasciato dal Questore,
oltre che su proposta dei servizi sociali degli enti locali o del procuratore della Repubblica
nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza e di
grave sfruttamento nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni, anche di
propria iniziativa. Nel caso in cui la proposta non provenga dall’autorità giudiziaria e non
sia necessario acquisire il parere della stessa in quanto non ricorrono le circostanze di cui
all’art.27, comma 1, lett. b) le SS.LL. dovranno procedere autonomamente alla valutazione
della situazione di pericolo rilasciando tempestivamente, in presenza dei presupposti di
legge, il permesso di soggiorno di cui all’art.27, comma 2, del Regolamento di attuazione.

In ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, si ritiene che non spetti
all’autorità di P.S. verificarne l’idoneità, considerato che gli stessi sono stati
preventivamente valutati dalla Commissione interministeriale istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.25, comma 2, del Regolamento di attuazione.

Inoltre, qualora risulti che il programma abbia già ottenuto il finanziamento dello Stato
nella misura indicata dal comma 1 del predetto articolo 25, appare inutile richiedere alla
sopraindicata Commissione la dichiarazione di conformità alle prescrizioni date dalla
stessa, in quanto essa è da ritenere implicitamente verificata, in virtù del già avvenuto
finanziamento. Analogamente, si ritiene che possa essere omessa la richiesta di verifica di
conformità nel caso di programma individuale che, sia pure finalizzato all’assistenza e
all’integrazione di un singolo straniero, riproduca le linee di un programma generale, già
precedentemente approvato. Si richiama, infine, l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di
rendere più rapide le procedure volte al rilascio del permesso di soggiorno “de quo”, onde
consentire, attraverso siffatto strumento, l’attuazione della tutela prefigurata dall’art.18 del
Testo Unico per le vittime di azioni di violenza o di grave sfruttamento, tutela che, in caso
di ritardo, potrebbe essere fortemente compromessa. Tanto premesso, al fine di compiere
un monitoraggio mirato della fase di prima applicazione della norma in oggetto indicata, è
stata elaborata un’apposita scheda (All. 1), nella quale dovranno essere riportati i dati
numerici relativi a:
a) permessi di soggiorno rilasciati, ai sensi dell’art.18 del TU.
immigrazione, con la motivazione di cui all’art.27 comma 2, D.P.R.394/99;
b) stranieri, ai
quali è stato rilasciato il permesso di soggiorno in questione, presenti presso enti o
associazioni;
c) denunce sporte in relazione alle situazioni di violenza o di grave
sfruttamento accertate;
d) destinatari dei provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità
giudiziaria specificando nell’ambito del numero totale la nazionalità. Nella colonna
e)
dovrà, invece, essere sommariamente descritta la situazione di pericolo, tra quelle indicate
nel comma 1 dell’art.18, che ha originato il rilascio del permesso di soggiorno. Tale
sommaria indicazione dovrà essere rapportata, numericamente, ai permessi di soggiorno
rilasciati. La prima rilevazione, dovrà riguardare i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
dell’art.18 del Testo Unico fino alla data del 30 aprile ed essere trasmessa entro e non
oltre il 25 maggio prossimo. Successivamente, si procederà con cadenza mensile
all’aggiornamento dei dati richiesti, trasmettendo la relativa rilevazione entro il giorno 10
del mese successivo a quello di riferimento.
Si rammenta che i numeri di fax cui inviare le
predette comunicazioni sono: 06/46539633 oppure 06/46539993.
p. IL CAPO DELLA
POLIZIA