Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero dell’Interno del 23 agosto 2010

Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni

In seguito all’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con questo Dicastero, si è ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del nuovo decreto visti ( che sostituirà la versione del 12 luglio 2000), applicare sin d’ora, ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nell’Allegato II del Regolamento (CE) 539/2000 l’esenzione dall’obbligo del visto per motivi di studio.

Ciò premesso, si rende noto che a decorrere dal prossimo 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d’ingresso per studio.

Si rammenta che in attuazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e del successivo decreto del Ministero dell’Interno pro tempore, del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza. Al riguardo, infatti, si richiamano le indicazioni fornite a suo tempo, da questa Direzione Centrale, con l’unita circolare.

Tenuto conto del particolare rilievo delle innovazioni introdotte, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la scrupolosa divulgazione delle presenti disposizioni.
I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di estenderne il contenuto, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti Uffici ed ai Presidi con attribuzioni di polizia di frontiera, rientranti nelle rispettive competenze territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi