Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero dell’Interno n. 54 dell’8 ottobre 2007

Applicazione imposta di bollo su attestazioni per cittadini comunitari

Prot. n. 15100/14865 del 8 ottobre 2007

Sono pervenuti dai Comuni numerosi quesiti volti a conoscere se gli attestati rilasciati ai cittadini dell’Unione europea, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, scontino o meno l’imposta di bollo. Sulla questione, questo Ministero ha formulato istanza d’interpello all’Agenzia delle entrate la quale si è espressa nel senso che gli attestati in argomento (gli attestati d’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007 e gli attestati di soggiorno permanente), e le relative istanze sono riconducibili ”agli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta…,” di cui all’articolo 4 della Tariffa del d.P.R. n. 642 del 1972, e in quanto tali scontano l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62. In attuazione del parere espresso in tal senso, il cittadino dell’Unione che si presenta all’anagrafe per la propria iscrizione nel registro della popolazione residente, nel consegnare la documentazione necessaria ad accertare la sussistenza delle condizioni di soggiorno, rivolgerà all’ufficio un’istanza – sottoposta a bollo – di iscrizione ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, e di rilascio del relativo attestato (che andrà anch’esso in bollo). Contestualmente, l’interessato sottoscriverà la dichiarazione di cui all’art. 13 del D.P.R. 223/1989 (modello APR 4). Si pregano le SS.LL. di voler dare tempestiva notizia ai Comuni di quanto sopra espresso.

IL DIRETTORE CENTRALE Porzio

La domanda di rilascio e l’attestazione di soggiorno devono essere in bollo da euro 14,62