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Circolare del Ministero dell’Interno n. 5714 del 15 settembre 2009

Sanatoria colf e badanti 2009 - Dichiarazione di ospitalità anche oltre le 48 ore

Emersione lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie e reati
connessi alla dichiarazione di ospitalità d cui all’art. 7 T.U. immigrazione – Dichiarazione di
ospitalità ex art. 7, D.Lgs. 286198 e successive modifiche ed intestazioni.

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
Sono pervenute numerose segnalazioni relative alla contestazione della violazione amministrativa
prevista dal comma 2 bis, art. 7, del T. U. immigrazione, nei confronti dei datori di lavoro, che si
recano presso gli Uffici di Polizia per effettuare la dichiarazione di ospitalità nei confronti dei
cittadini stranieri da regolarizzare ai sensi del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 nr.102.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1 ter, comma 8, della suddetta legge, prevede la sospensione dei
procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero,
che svolge le attività lavorative per le quali è ammessa la regolarizzazione del relativo rapporto di
lavoro, per tutto il periodo di durata della procedura di emersione.

Pertanto, si ritiene che in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione non può essere
contestata l’infrazione “de quo” e che in caso di esito positivo della stessa si verifichi il previsto
effetto estintivo dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme
concernenti l’ ingresso ed il soggiorno.

Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione di cui trattasi nulla si dice nella legge,
limitandosi soltanto a sancire l’obbligo per il datore di lavoro di “darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all’autorità di pubblica sicurezza”.
Ne discende che appare conforme al dettato legislativo la comunicazione effettuata con lettera
inoltrata tramite il servizio postale oppure via fax, senza escludere l’adozione da parte di codeste
Questure di eventuali iniziative tese ad agevolare l ‘utenza in considerazione delle procedure di
regolarizzazione in corso.

Resta inteso che sarà cura dell’interessato adottare tutte le cautele
necessarie per dimostrare 1’assolvimento dell’obbligo di legge, ad esempio munendosi dell’avviso
di ricevimento in caso di utilizzazione del servizio postale.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS. LL. e si resta a disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi