In risposta al quesito formulato da codesta Questura con la nota in riferimento, in ordine alla
possibilità di procedere alla revoca, conseguentemente alla separazione legale ovvero allo
scioglimento del matrimonio, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato, al coniuge, per motivi di famiglia, si richiama il disposto dell’articolo 9 del decreto
legislativo 286/98 e successive modificazioni.
La norma in esame, al comma 7, nell’elencare i motivi di revoca, non prevede tale fattispecie.
Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo deve essere revocato, qualora acquisito fraudolentemente anche mediante la
celebrazione di un matrimonio di comodo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi