Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007

Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER I RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA E PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Protocollo n. DG RUERI/II/12712/1.3.b

Roma, 3 agosto 2007

Allegato

Agli Assessorati Regionali alla Sanità Loro Sedi
Agli Assessorati Prov. alla Sanità delle Province autonome di Trento e Bolzano
Loro Sedi
SASN Napoli
Napoli
SASN Genova
Genova
Min. dell’Interno – Dip. per gli Aff. Interni e territoriali – Dir. Cent. Servizi demografici
Roma

OGGETTO: Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari – direttiva 38/2004 e D.lgs 3/02/2007 n. 30

Come è noto, dall’11 aprile u.s., è entrato in vigore il D.lgs 3 febbraio 2007 di recepimento della direttiva comunitaria 3812004 concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’unione Europea e dei loro familiari.

Detta direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno, distingue tra soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori a tre mesi, individuando, in questo ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la prevista iscrizione anagrafica. Le disposizioni recate dall direttiva, inoltre, contengono precise prescrizioni in materia di assistenza sanitaria, nel senso che impongono al cittadino europeo puntuali adempimenti nel caso di soggiorno superiore ai tre mesi.

A) Entrata in vigore della Direttiva 2004/38/CE e Decreto legislativo di recepimento 3/02/2007 n. 30

Detta direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno ai cittadini comunitari, al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto costituiscano un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, assoggetta detto diritto ad alcune condizioni e lo subordina al possesso di determinati requisiti, come di seguito precisato:

Per un periodo non superiore a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Per periodi superiori ai tre mesi è stato riconosciuto il diritto di soggiorno con relativa iscrizione anagrafica senza obbligo di richiedere la Carta di soggiorno (obbligo rimasto solo per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) al cittadino comunitario nei seguenti casi :

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato di soggiorno, e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo;

d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino UE che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

Per la suddetta iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani ai sensi della legislazione vigente in materia, il cittadino comunitario, a seconda dei casi suindicati, deve presentare la documentazione attestante rispettivamente:

a) l’attività lavorativa;

b) la disponibilità di risorse economiche (anche con dichiarazione ai sensi degli articoli 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;

c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilità di risorse economiche e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo

B). Conseguenze della direttiva sull’iscrizione obbligatoria al SSN

Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi

Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, nulla è innovato rispetto alle procedure in essere. La sola formalità richiesta per il cittadino comunitario, per soggiornare in Italia, è il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio; pertanto, non va presentata al Comune alcuna richiesta e non viene effettuata l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se non per i lavoratori, stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente per i titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.

Si rammenta che, ai fini dell’assistenza sanitaria, trova applicazione la normativa comunitaria vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto. Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la ASL, acquisite agli atti le generalità dell’assistito e copia del suo documento di riconoscimento, potrà richiedere, d’ufficio, detto attestato all’istituzione competente dello stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione dovrà essere richiesto direttamente all’assistito che, ai sensi dell’art. 34 del Reg 574172, potrà richiedere il rimborso alla propria istituzione competente.

Soggiorno di durata superiore ai tre mesi

Il cittadino dell’unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

2. è familiare, anche non cittadino dell’unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

3. è familiare di cittadino italiano;

4. è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia.

5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.

6. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33)

Di seguito si indicano ulteriori relative specificazioni

1. Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

Se il cittadino dell’unione è lavoratore, l’iscrizione al SSN deve essere fatta per la durata del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per i familiari (ancorché non cittadini dell’unione che però devono acquisire la carta di soggiorno).

– Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo, l’iscrizione deve essere a tempo indeterminato;

– Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l’iscrizione al SSN deve essere effettuata fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all’anno, o di anno in anno se di durata superiore; ciò per evitare di pagare la quota capitaria al medico di medicina generale per cittadini comunitari che hanno lasciato l’Italia senza darne notizia (o di cui non viene data notizia alla ASL),

2. Familiare, anche non cittadino dell’unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

3. Familiare di cittadino italiano;

Per la definizione di familiare, di cui ai punti 2 e 3, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, recante disposizioni per l’applicazione della direttiva 3812004. Sono, pertanto, considerati familiari:

1. il coniuge;

2. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge;

3. gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge.

La direttiva considera familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Si ritiene quindi che, ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare.

4. Possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia

Il cittadino dell’unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente consentite dalla norma, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che comporta l’iscrizione a tempo indeterminato al SSN.

L’iscrizione può essere effettuata presentando l’attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Tale titolo esonera l’interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.lgs 3012007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno.

Secondo la citata circolare del Ministero dell’Interno, la condizione della continuità del soggiorno può essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato. Inoltre, la condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che, nel corso dei cinque anni di soggiorno, l’interessato ha risieduto nel territorio alle condizioni previste dal D.lgs. 3012007 e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari, o da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. La continuità è invece interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Per il computo dei cinque anni si tiene conto dei periodi di residenza già trascorsi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del D.lgs 30/2007.

5. Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale

I1 cittadino dell’unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, iscritto al SSN, mantiene la titolarità del diritto all’iscrizione nelle seguenti ipotesi:

1. è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs 21 aprile 2000, n. 181 (“Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lett. a), legge 17 maggio 2001, n. 144”,così come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante “Disposizioni modificative e correttive del D.lgs 21 aprile 2000, n. 181”).

2. è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

3. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato implica che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

6. Titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33)

Rimangono sempre vigenti le norme per cui:

1) i Cittadini dell’unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o cure, non hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

2) i Cittadini dell’unione Europea, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dalla istituzione competente del loro Paese d’origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest’ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.

3) Si ribadisce che resta invariato il diritto all’iscrizione al SSN dei cittadini comunitari a seguito della presentazione dei seguenti attestati comunitari:

modello E 106:

– lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea (al di fuori dell’Italia); in questo caso la Cassa dello Stato estero ove ha sede la ditta, e dove vengono versati i contributi, assume l’onere derivante dall’iscrizione al SSN del lavoratore per tutta la durata del distacco presso la ASL territorialmente competente. Si rammenta che non tutti gli Stati rilasciano il modello E106 con validità annuale. Nel caso in cui il formulario ha validità commisurata alla durata del contratto di lavoro, l’iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato la effettiva permanenza dell’attività lavorativa. Il lavoratore distaccato ha diritto alla scelta del medico (o/e pediatra) di base, ma non alla TEAM, che, invece, deve essere rilasciata dallo Stato di provenienza.

– studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus); come per i lavoratori distaccati l’iscrizione alla ASL ha una scadenza (riportata nel modello E106) legata alla durata del corso di studi. Vale quanto detto per i lavoratori distaccati

– familiare di disoccupato; ha diritto al medico (e10 pediatra) di medicina generale e, quindi, all’assistenza sanitaria, ma non alla TEAM italiana, perché egli ha diritto a richiedere la tessera europea al suo Paese di provenienza . Ai titolari del modello E106, inoltre, la ASL dovrà rilasciare l’allegato 5 indicato nella nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell’8 marzo del 2005, che dovrà essere presentata al medico (e/o pediatra) di base;

modello E120:

richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia; hanno diritto all’iscrizione al SSN con la scelta del medico (pediatra) di base, ma non alla TEAM che sarà loro rilasciata invece dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un Paese UE al di fuori del nostro.

A tali soggetti la ASL dovrà rilasciare l’allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell’8 marzo del 2005 che dovrà essere presentata al medico (pediatra) di base.

modello E121 ( e modello E33):

pensionati europei e loro familiari (muniti di pensione di un’altro Stato UE, ma residenti in Italia); hanno diritto all’iscrizione al SSN presso la ASL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla nostra TEAM;

modello E109 (e modello E37):

familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia (può essere utilizzato anche dallo studente). Hanno diritto all’iscrizione al SSN presso la ASL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla nostra TEAM.

D). Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria al SSN

Premesso che non c’è obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica da parte dei cittadini comunitari che si iscrivono al SSN in quanto in possesso dei requisiti (a meno che, ad esempio, non abbiano un modello E121), ai sensi del D.lgs 30/2007, spetta al Comune effettuare il controllo circa la sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario.

I1 cittadino comunitario che ha i requisiti per l’iscrizione al SSN, in prima ipotesi, può recarsi presso il Comune per richiedere l’iscrizione anagrafica e, pertanto, l’ufficiale dell’anagrafe richiederà la documentazione con le informazioni che ritiene necessarie ai fini anagrafici.

Tali informazioni però non sono sufficienti per l’iscrizione al SSN, pertanto, in ogni caso, il cittadino comunitario per tale iscrizione dovrà presentare alla ASL tutta la documentazione necessaria sottoindicata.

In seconda ipotesi il cittadino comunitario, può scegliere di recarsi prima presso la ASL per l’iscrizione al SSN e poi, in secondo momento, può richiedere, se ritiene, l’iscrizione anagrafica. In ambedue i casi dovrà sempre presentare alla ASL la documentazione che giustifica l’iscrizione al SSN.

Pertanto, sarà cura della ASL verificare la sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione al SSN. Si sottolinea che questa procedura è stata sempre effettuata fino ad oggi e la ASL dovrà sempre accertare che permangano i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione al SSN.

Ad ogni buon fine, nella successiva tabella vengono riassunti i criteri di iscrizione al SSN e la documentazione che il cittadino dell’unione o suo familiare deve presentare alla ASL nel caso sia già residente e debba mantenere il diritto, o nel caso non sia residente, come detto in precedenza, e quindi può richiedere, se ritiene, l’attestato di iscrizione anagrafica: Allegato

E. Cittadini comunitari non rientranti nelle disposizioni precedenti

Nel paragrafo C. sono stati indicati i cittadini comunitari che, in base a specifici requisiti, possono richiedere l’iscrizione obbligatoria al SSN.

Si sottolinea che, con l’entrata in vigore del D.lgs 30/2007, le categorie di cittadini comunitari che in precedenza, in virtù dell’applicazione del DM del 18 marzo 1999, potevano iscriversi obbligatoriamente al SSN, attualmente, per poter usufruire dell’assistenza sanitaria, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto 30/2007. Ulteriore conseguenza è che anche il citato DM 18 marzo 1999 non può più trovare applicazione.

E’ bene rammentare che è prevista la proroga dell’uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l’anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006.

Per tutti coloro che non si trovano nella situazione su descritta non è più possibile rilasciare il codice STP. Nei casi di prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti erogate a tali soggetti, che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza, dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata di cui si terrà conto per un’eventuale azione di recupero e10 negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica.

F. Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata

Per quanto concerne l’assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che deve avere i seguenti requisiti:

– essere valida in Italia;

– prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma l), lettere b) e C) della direttiva 200413 8);

– avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;

– indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;

– indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail)

Inoltre, si ritiene necessario che l’interessato presenti, sia quando richiede l’iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l’obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.

Si rammenta che l’assicurazione privata non dà diritto all’iscrizione al SSN.

G. Risposte a quesiti vari

In conclusione, per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, relativi all’assistenza da erogare alle donne in maternità ed alle richieste di interruzione volontaria di gravidanza, si rammenta che, per quanto concerne le donne in gravidanza, ai sensi della normativa comunitaria vigente, le prestazioni possono essere fornite previa esibizione della TEAM; per l’evento parto programmato è da richiedere il modello E112 (solo nei casi di cui alla circolare ministeriale 4652 del 23 dicembre 1996: donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Pese d’origine per avere l’aiuto delle loro famiglie; donne titolari di borse di studio che partoriscono nell’arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all’estero.

Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato comunitario (e che non sono iscritte al SSN) dovranno presentare o un’assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.

Invece, per quanto concerne l’interruzione volontaria di gravidanza, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell’assistita, a meno che l’interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria; nel qual caso, se l’interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall’istituzione competente del proprio Paese di provenienza la prestazione è gratuita (salvo eventuale previsione di ticket).

Infine, per quanto concerne la categoria protetta di “donne soggette alla tratta”, è da tener conto di una normativa speciale. Infatti le cittadine comunitarie che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante disposizioni relative a proroga di termini previsti da disposizioni legislative), sono ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall’art. 18 del decreto legislativo 286/1998 (T.U. Immigrazione), possono iscriversi al SSN, presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma. L’iscrizione si interrompe se la cittadina abbandona il programma di assistenza ed integrazione. Al termine del programma di assistenza e di integrazione la cittadina comunitaria manterrà l’iscrizione al SSN se ha requisiti suddescritti.

Si invita codesto Assessorato ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza.

I1 Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Paola Di Martino)

In allegato il testo ufficiale della circolare