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Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33915/1.2 del 20/09/2006

Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Direttiva Ministero dell’Interno prot. n. 11050/M(8) del 5 agosto 2006 - Rilascio documenti di guida e di circolazione

Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla Direttiva del 5 agosto 2006 adottata dal Ministro dell’Interno in tema di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto delle istruzioni già impartite da questo Dipartimento con circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006.

Al riguardo, poiché la predetta circolare è stata adottata a seguito di specifici chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno e da quest’ultimo espressamente approvata, si è provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica della circolare stessa.

Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006.
Sono altresì giunte a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla portata applicativa della ulteriore direttiva adottata dal Ministro dell’interno in data 20 febbraio 2007, concernente i diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tenuto conto che quest’ultima direttiva richiama, nel preambolo, anche la circolare prot. n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006, che la presente circolare intende interamente sostituire, diramata da questo Dipartimento in attuazione della richiamata direttiva del 5 agosto 2006, non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti istruzioni.

La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell’aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l’aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.

Al riguardo, si evidenzia che non formano oggetto di verifica da parte di codesti Uffici:

1. la circostanza che la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
2. che il cittadino extracomunitario abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e che sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione:
3. che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.

Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.

Conseguentemente, appare sufficiente che vengano trattenuti agli atti, oltre alla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, come del resto già in uso, la fotocopia:

– della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
– della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno unitamente alla fotocopia di quest’ultimo (ciò si rende necessario nei casi in cui il permesso di soggiorno sia già scaduto; in caso contrario, ovviamente, sarà acquisita agli atti solo la fotocopia del permesso di soggiorno ancora in corso di validità).

La circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006 e la circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 sono abrogate.

Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non essere più accettate le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.

Il Capo Dipartimento
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)