Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare n. 38 del 18 ottobre 2006 del Ministero dell’Interno

Per i cittadini comunitari é possibile isrciversi all'anagrafe anche senza la Carta di soggiorno

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
L O R O S E D I

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI B O L Z A N O

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI T R E N T O

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’ AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 AOSTA

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA P A L E R M O

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA C A G L I A R I

AL GABINETTO DELL’ON.LE SIG. MINISTRO S E D E

AL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA S E D E

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’
CIVILI E L’ IMMIGRAZIONE S E D E

ALL’ ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E

ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 R O M A

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

ALLA DE.A. – Demografici Associati – c/o
Amministrazione Comunale – V.le Comaschi n. 1160 CASCINA (PI)

AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Iscrizione anagrafica cittadini comunitari. Applicazione direttiva del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 2004/38/CE.

Pervengono quesiti, da parte dei Comuni, intesi a conoscere se per l’ iscrizione anagrafica dei soggetti aventi la cittadinanza di uno Stato membro, risulti necessaria la preventiva esibizione del titolo di soggiorno, alla luce della direttiva del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea 2004/38/CE, per la quale il 30 Aprile 2006 è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni di attuazione.
In particolare, tale direttiva, che mira a semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’ Unione, non prevede il possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro che intendono dimorare per un periodo superiore a tre mesi, contemplando la possibilità di richiedere unicamente un’iscrizione presso le Autorità competenti.
In relazione a tanto ed ai soli fini meramente anagrafici, questo Ufficio, è dell’avviso che i soli cittadini dell’Unione, aventi la cittadinanza di uno Stato membro, così come definiti esclusivamente dal punto 1) dell’ articolo 2 della Direttiva in parola, possono essere iscritti nei registri della popolazione residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, una volta verificato il requisito della dimora abituale.
Resta, ovviamente, fermo l’obbligo, sancito dall’art. 14 del DPR 223/1989 indistintamente per cittadini italiani e stranieri che trasferiscono la residenza dall’estero, di esibire passaporto o documento equipollente.
Una volta formalmente recepita la Direttiva in parola, sarà cura di questo Ufficio emanare una successiva circolare.
Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Malinconico