È stato segnalato alla scrivente Direzione che alcuni paesi, in particolare il Marocco, quando richiesti del nulla osta di cui all’art. 116 del cod. civ., subordinano tale nulla osta alla adesione alla fede musulmana da parte dei coniugi.
A tal proposito, si fa presente che l’ufficiale dello stato civile non dovrà tener conto di una simile condizione in quanto palesemente contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Infatti la normativa costituzionale prevede l’assoluta libertà di fede religiosa e non consente di limitare in alcun modo l’istituto del matrimonio in dipendenza della fede religiosa di uno o di entrambi i coniugi. Pertanto l’ufficiale di stato civile dovrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto della condizione relativa alla fede religiosa, eventualmente contenuta in detti nulla-osta.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare
IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)