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Circolare n°5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

Con circolare del 22 aprile 1998 prot. DPS.X-40/98-1010 (pubblicata sulla G.U. n.117 del 22 maggio 1998) sono state emanate le direttive per l’applicazione della legge 6 marzo 1998 n.40 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n.40/L alla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1998), entrata in vigore a decorrere dal 27 marzo 1998, limitatamente a quelle di immediata ed urgente attuazione, in attesa di poter completare le stesse direttive una volta emanato il Regolamento di attuazione previsto dall’art.1 – comma 6 – della stessa legge.

In via preliminare, devesi far presente che, in attuazione dell’articolo 47 – comma 1 – della suddetta legge 40/1998, è stato emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (S.O. n.139/L alla G.U. del 18.8.1998 n.191) il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nel quale sono state riunite e coordinate le norme della stessa legge 40/98 con le disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1921 n.733, nella legge 30 dicembre 1986 n.943 e nell’art.3 –comma 13 –della legge 8 agosto 1985 n.335.

Con decreto legislativo 13 aprile 1999 n.113 (G.U. del 27.4.99 n.97) sono state emanate disposizioni correttive al sopraindicato T.U. 286/98, a norma dell’art.47 –comma 2- della legge 40/98, che, per quanto di interesse e competenza, hanno modificato gli articoli 33 e 49 del suddetto T.U.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 – comma 6 – del T.U è stato emanato infine, con DPR 31 agosto 1999 n. 394 (S.O. n.190/L alla G.U. del 3 novembre 1999 n.258), il Regolamento di attuazione di cui sopra si è detto.

Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni le disposizioni del T.U. costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, mentre per le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome le disposizioni stesse hanno un valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

In proposito si precisa che l’articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59 prevede, al comma 3, che rimangono nella competenza dell’Amministrazione statale le funzioni ed i compiti riguardanti l’immigrazione, i rifugiati e l’asilo politico oltre che i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli Accordi internazionali. Il successivo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (S.O. n.96/L alla G.U. n.116 del 21 maggio 1998) ha individuato in particolare, nel Titolo IV – Capo I (Tutela della salute), tutte le funzioni amministrative che rimangono nell’ambito della competenza del Ministero della Sanità.

Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente nell’articolo 1 – comma 1 – del suddetto D Lgs 286/1998, che le disposizioni della legge si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, che vengono indicati nella stessa legge con il termine di stranieri.

Ai sensi del successivo – comma 2 – le stesse disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea se non in quanto si tratti di norme più favorevoli.

L’art. 1 – comma 3 – del T.U. ribadisce, in linea generale, che deve essere fatto riferimento agli istituti giuridici previsti dallo stesso T.U. per tutte le persone di cittadinanza diversa da quella italiana anche se tali istituti sono disciplinati da altre disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni più favorevoli, interne comunitarie ed internazionali, vigenti sul territorio nazionale.

Il suddetto T.U., nel Titolo V- Capo I – (Artt. 34, 35 e 36), ha provveduto a dare una nuova disciplina alla materia riguardante l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, identificando tre distinte categorie di beneficiari:

1. stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;

2. stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;

3. stranieri che entrano in Italia per motivo di cura.