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Cittadinanza L. 379/2000: Emigrati dal Trentino e dalle altre zone dell’Impero austro-ungarico

Tribunale di Roma, ordinanza del 27 luglio 2018

Photo credit: Claudio Colotti (Roma, manifestazione contro il DL Salvini e il governo)

Una sentenza molto interessante relativa all’acquisizione di cittadinanza ex L.379/2000 per gli Emigrati dal Trentino e dalle alte zone dell’Impero Austro-ungarico. La legge del 14 dicembre 2000 n. 379 prevede che “Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.” Il termine fu prorogato fino al 21.12.2010 dalla legge n. 51 del 23.2.2006.

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto alla cittadinanza ai ricorrenti, affermando tra l’altro:

Tale legge ha infatti riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell’annessione del Trentino e di altri territori al Regno d’Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
La legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell’interessato, e non un diritto all’acquisto iure sanguinis, con effetto dalla data della nascita del cittadino (articolo 15 della legge 91/1992). Un’applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata e foriera di effetti discriminatori dovuti all’applicazione della stessa disciplina a situazioni giuridicamente diverse.
Inoltre, la richiesta certificazione che l’ava … mai acquisì la cittadinanza paraguayana è da ritenersi inconferente e rappresenta un inutile aggravio del procedimento
“.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 27 luglio 2018