Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Cittadinanza – Ripristino del cognome originario e cambiamenti del cognome nei procedimenti

Una nuova circolare del Ministero dell’Interno non apporta sostanziali novità

Permane irrisolta la questione del cambiamento dei cognomi originari nelle procedure di acquisto della cittadinanza italiana che determina numerose controversie giudiziarie in quanto ritenuta in contrasto con il diritto internazionale.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici – ha emanato in data [18 febbraio 2010 una nuova circolare (n. 4/2010)_>15262] riguardo alla tematica del “mantenimento e ripristino dei cognomi attribuiti alla nascita, all’estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita”.

La questione sorge poiché in diversi ordinamenti stranieri il cognome registrato alla nascita non coincide con quello paterno: dai paesi latinoamericani che prevedono l’attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ai paesi di tradizione islamica (come nel caso dell’ Egitto) ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno o del bisnonno, o alla Macedonia e Bulgaria che attribuiscono alla figlia il cognome paterno, ma declinato.

In passato, ciò aveva determinato numerose problematiche visto che diversi ufficiali di stato civile avevano proceduto alla trascrizione degli atti di nascita di soggetti nati all’estero in possesso di doppia cittadinanza seguendo le regole vigenti in Italia, e dunque procedendo alla correzione del cognome attribuito alla nascita nell’altro Paese di cittadinanza. Con la circolare del 13 maggio 2008, il Ministero dell’Interno- direzione centrale per i servizi demografici – ha definitivamente mutato il proprio indirizzo interpretativo, anche alla luce dei principi costituzionali della tutela del diritto alla personalità, ovvero del diritto fondamentale al nome, quale essenziale segno distintivo dell’identità della persona; principi affermati anche dal diritto pattizio internazionale (art. 7 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 1 c. 1 Convenzione di Monaco del 1980). Sono state date istruzioni agli ufficiali di stato civile affinchè in sede di trascrizione degli atti di nascita dei soggetti nati all’estero, aventi la doppia cittadinanza, venga conservato il cognome originario attribuito dallo Stato estero al momento della nascita, tranne nei casi in cui il diretto interessato non disponga espressamente l’applicazione delle regole vigenti in Italia. Il Ministero ha chiarito che dette istruzioni devono applicarsi anche alle correzioni effettuate in precedenza.

Di conseguenza, anche la circolare ora emanata ribadisce che in questi casi, il soggetto interessato per ottenere il ripristino del cognome originario non ha bisogno di avviare un procedimento di cambiamento del cognome mediante un’istanza al Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture, ex art. 84 del d.P.R. n. 396/2000, ma semplicemente può rivolgersi all’ufficiale di stato civile per una semplice e diretta correzione.

La circolare, tuttavia, è deludente sulla questione del cambiamento dei cognomi nell’ambito dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione o matrimonio.

Risulta infatti che il Ministero dell’Interno – Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione -, competente per le procedure di cittadinanza, ha disposto che solo per i cittadini spagnoli e portoghesi sia conservato nel decreto di cittadinanza il cognome di cui all’atto di nascita, per cui per tutti gli altri neo cittadini e cittadine italiane il decreto presidenziale o ministeriale adottato riporta il cognome secondo le regole vigenti in Italia (cognome paterno), così modificando eventualmente il cognome dell’interessato/a, di nascita o eventualmente acquisito a seguito di matrimonio (per esempio come nel caso delle cittadine polacche che aggiungono al loro cognome di nascita quello del marito) ; Appare inoltre paradossale che questo sembra avvenire anche con riferimento alle cittadine bulgare, nonostante che la decisione amministrativa presa nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi sia stata determinata dal recepimento di una sentenza della Corte di Giustizia europea ( Garcia Avello, C- 148/02) e come tale applicabile perlomeno a tutti i cittadini di Paesi membri dell’EU e non solo ad alcuni.

La stessa giurisprudenza, tanto civile quanto amministrativa, ha più volte sanzionato come illegittima la prassi del Ministero dell’Interno – Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, anche con riferimento ai cittadini non comunitari, in quanto in contrasto con una corretta interpretazione della Convenzione di Monaco del 1980: “il cambiamento di nazionalità cui fa riferimento il 2° comma dell’art. 1 della Convenzione” deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo l’acquisizione della corrispondente cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino” poiché “una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce l’unificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non può non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della propria personalità e parte essenziale della persona umana” (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28 maggio 2007, ma anche Tribunale di Cagliari 18 maggio 2005; Tribunale di Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di Torino 3 giugno 1998, per la giustizia amministrativa: TAR Veneto, sentenza n. 13/2008).

La nuova circolare del Ministero dell’Interno – Direzione per i servizi demografici – sembra limitarsi a prendere atto di questo diverso orientamento dell’altro Dipartimento dello stesso ministero e precisa dunque che in caso di acquisto della cittadinanza, l’ufficiale di stato civile non potrà che attenersi alle determinazioni riportate nel decreto presidenziale o ministeriale adottato, con la conseguenza che il neo cittadino italiano che si sia visto mutare il cognome originariamente posseduto prima della procedura di cittadinanza, dovrà avviare un’istanza di cambiamento del cognome al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura ex art. 84 del d.P.R. n. 396/2000. Questo peraltro non appare l’unico rimedio possibile, in quanto il neo cittadino italiano potrà alternativamente proporre ricorso al TAR per l’annullamento del decreto di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana, limitatamente alla parte relativa alle annotazioni e al cambiamento del cognome ovvero ricorso al Tribunale ordinario per la procedura giudiziale di rettificazione relativa agli atti dello stato civile e delle correzioni ex art. 95 del d.P.R. n. 396/2000.

Sulla questione del cambiamento del cognome originario nelle procedure di cittadinanza , l’ASGI aveva inviato una propria presa di posizione al Ministero dell’Interno il 2 febbraio 2009, non ottenendo mai risposta.

Un ordine del giorno in proposito era stato approvato anche dal Consiglio comunale di Bologna, nel quale si invitava il Ministero dell’interno – Dipartimento Libertà civili e immigrazione – a prevedere che nel decreto di conferimento della cittadinanza siano registrate le generalità originarie del neo cittadino così come indicate dall’atto anagrafico del paese di provenienza, con interpello dell’interessato in ordine alla sua volontà di modificare il suo cognome secondo quanto statuito dalla legge italiana

commento a cura di Walter Citti.